Sentenza Cassazione Penale, Sezione 4, n. 31245 del 17 luglio 2015 – Lavoratore infortunato con sega circolare: responsabiltà del dirigente e del preposto
La Suprema Corte in questa sentenza ha richiamato: “l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro (e dunque i soggetti da esso delegati), non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa o per la trasmissione di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori (anche posti in relazione gerarchica tra di loro), atteso che l’apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano, e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione imposte dalla legge a carico del datore di lavoro (Sez. 4, Sentenza n. 21242 del 12/02/2014, Rv. 259219).
Ha inoltre affermato che “in tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 9491 del 10/01/2013, Rv. 254403).
Peraltro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253850).”
La Corte di Cassazione ha poi richiamato “il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 9491 del 10/01/2013, Rv. 254403).
Peraltro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253850).”
Ha infine sottolineato un altro “consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., explurìmis, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).”
FONTE: Corte di Cassazione