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Locali chiusi o sotterranei. Il full-time va motivato

SicurezzaQualora s’intende impiegare lavoratori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei per l’intera giornata lavorativa, bisogna obbligatoriamente motivarlo nell’atto autorizzativo, tenendo conto delle norme indicate all’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2015.
A precisarlo è la Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro (n. 5/2015).

Il quesito
– Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale vieta di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Tuttavia, in deroga a tale disciplina, possono comunque essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tal caso, il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.).
Ciò detto, l’Ordine degli ingegneri chiede se, alle condizione suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei per l’intera giornata lavorativa contrattuale.

Risposta – Per rispondere al quesito posto, la Commissione interpelli muove dalla lettura dell’art. 65, co. 3 del Decreto in trattazione, il quale attribuisce all’organo di vigilanza il potere di “consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”.

Quindi, il potere attribuito all’organo di vigilanza si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinati provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali sotteranei o semisotteranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato o costituito, nel caso in specie, della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta fermo che il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in quanto, da una parte, vige il divieto che dette lavorazioni diano luogo a emissioni di agenti nocivi e, dall’altra, che siano assicurate idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Alla luce di quanto appena affermato, la Commissione Interpelli conclude che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

FONTE: fiscal-focus.info

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