Cassazione Penale, Sez. 4, n. 31230 del 17/07/2015 – Assenza di cartellonistica: responsabilità anche nei confronti dei terzi.
Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 31230 del 17 luglio 2015.
Assenza di cartellonistica indicante l’altezza massima di ingresso dei veicoli all’interno del piazzale aziendale: responsabilità anche nei confronti dei terzi.
In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., sempre che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi (cfr., ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 2343 del 27/11/2013, Rv. 258436).
Inoltre, in relazione agli aspetti di colpa specifica contestati e accertati a carico dell’imputato, la corte territoriale ha correttamente evidenziato come il S.B. si fosse colpevolmente sottratto al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 81/2008, là dove impone al datore di lavoro, al fine di regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, il ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente in relazione al traffico stradale (e dunque alla prevista cartellonistica indicante l’altezza massima di ingresso dei veicoli e degli autoarticolati all’interno del piazzale in esame), a nulla rilevando il richiamo dell’imputato alla sola specifica situazione richiamata in seno al testo dell’art. 118 reg. c.d.s., attesa l’ampiezza della formulazione della norma cautelare, funzionale alla copertura di tutte le possibili situazioni di rischio, non altrimenti ovviabile che attraverso l’apposizione di idonea cartellonistica, atteso che l’astratta conformità delle misure del mezzo condotto dalla persona offesa, rispetto alla luce del portale di ingresso nel piazzale aziendale, non escludeva l’eventualità di prevedibili rischi di danno, nella specie puntualmente concretizzatisi.
FONTE: Olympus.uniurb
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