INAIL. Riduzione premio alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2013/2014
Il Presidente determina di stabilire la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2013/2014, in misura pari al 8,16% dell’importo del premio dovuto per il 2015. La determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Art.1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2015.
Documento: Determina n. 272 del 20 luglio 2015
IL PRESIDENTE
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n.122 del 30 luglio 2010;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;
vista la relazione del Direttore Generale del 17 luglio 2015;
visto l’art. 1, comma 780, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), che prevede la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dalle imprese artigiane con effetto dal 1° gennaio 2008, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo, relativo alla gestione unitaria dell’Ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2007 (2,8%);
visto l’art. 1, comma 781, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), che stabilisce il riconoscimento della riduzione dei premi dovuta alle aziende artigiane prioritariamente a favore delle aziende che abbiano effettuato interventi prevenzionali nell’ambito dei piani pluriennali concordati tra le parti sociali e che, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/1994 (oggi modificato ed integrato dal successivo D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e dalle specifiche normative di settore, non abbiano, altresì, denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;
vista la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16
settembre 2008, con la quale il citato dicastero comunicò che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rappresentato il carattere strutturale dell’intervento a partire dal 1° gennaio 2008 e ha precisato che le risorse da destinare agli artigiani risultano pari a 27 milioni di euro annui, da assegnare in via prioritaria alle aziende artigiane che investono in prevenzione;
vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5.03.2010, con la quale si rappresenta che tanto la Ragioneria Generale dello Stato quanto l’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro hanno espresso pareri concordi nel dare una interpretazione dell’articolo 1, commi 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n.296 diretta a concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio (articolo 781, punto b) senza tener conto dell’attuazione dei suddetti piani pluriennali almeno fino a quando i medesimi non diverranno operativi;
tenuto conto che, nel frattempo, sono maturate le condizioni per assentire lo sconto per la annualità 2015;
vista la scheda tecnica della Consulenza statistica attuariale, allegata alla citata relazione del Direttore Generale, con la quale la percentuale della riduzione, da applicarsi in sede di regolazione 2015, viene determinata in misura pari al 8,16% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2015,
DETERMINA
di stabilire la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2013/2014, in misura pari al 8,16% dell’importo del premio dovuto per il 2015.
La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza.
f.to Prof. Massimo DE FELICE
FONTE: INAIL