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Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 31229 del 17 luglio 2015 – Rischio da interferenza di una addetta alle pulizie nel cd. magazzino “prodotti finiti”. Responsabili dell’infortunio il dirigente con delega antinfortunistica e il lavoratore alla guida del muletto.

SentenzaSentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 31229 del 17 luglio 2015.
Rischio da interferenza di una addetta alle pulizie nel cd. magazzino “prodotti finiti”. Responsabili dell’infortunio il dirigente con delega antinfortunistica e il lavoratore alla guida del muletto.

La circostanza che la lavoratrice V.C. si fosse spinta, nel corso delle attività di pulizia cui la stessa era stata adibita, all’interno dell’area di circolazione dei carrelli elevatori procedenti ‘alla cieca’ (cd. magazzino “prodotti finiti”) (zona alla stessa interdetta, pur essendo fisicamente contigua ad uno spazio dello stabilimento che la stessa aveva il dovere di visitare per l’esecuzione delle ordinarie mansioni attribuitele), non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso, entro l’ambito delle responsabilità di quest’ultimo, l’obbligo di prevenire anche l’ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili all’ordinario sviluppo delle lavorazioni oggetto d’esame.

Al riguardo, del tutto correttamente i giudici del merito hanno evidenziato (sulla base di una congrua interpretazione degli elementi di prova richiamati in motivazione) l’assoluta inescusabilità del comportamento del G.B. (delegato del datore di lavoro) per aver omesso di adottare tutte le iniziative o le misure idonee a scongiurare ogni possibilità di verificazione di fatti dannosi connessi alla circolazione dei mezzi all’interno del cd. magazzino ‘prodotti finiti’, avendo lo stesso irragionevolmente consentito che, nell’ambito di detta area, avessero a circolare veicoli condotti da soggetti del tutto privi di visibilità frontale (e dunque ‘alla cieca’) all’atto della movimentazione dei cd. “big bags”, ossia dei carichi di peso pari a 1.000/1.100 kg., senza impedire che ciò avvenisse o – a tutto voler concedere – che ciò potesse avvenire in presenza della (tanto rigorosa, quanto ineccepibile) esclusione che qualunque altro soggetto frequentante lo stabilimento, procedendo a piedi, potesse in ogni caso trovarsi, sia pure per un’accidentale (benché pur sempre prevedibile) imprudenza o negligenza, a transitare per questa zona (così singolarmente esposta a gravissimi rischi di collisione).

Quanto alla posizione del lavoratore alla guida del mezzo, la Corte afferma che “in tema di infortuni sul lavoro, deve ritenersi concorrente nel delitto, per la violazione delle norme di prudenza, diligenza e di prevenzione degli infortuni, il lavoratore dipendente che – alla guida di un mezzo privo di idoneo posto di manovra e senza la presenza di incaricati alle segnalazioni, in condizioni di precaria visibilità e, quindi, di estrema pericolosità – investe una persona causandogli lesioni. Il lavoratore dipendente, infatti, pur non potendo ingerirsi nell’organizzazione aziendale, ha l’obbligo di rifiutarsi di operare in simili condizioni di estremo rischio per la sicurezza collettiva, con la conseguenza che l’accettazione del rischio connesso all’esecuzione, in tali condizioni, della propria prestazione comporta l’inevitabile associazione dello stesso lavoratore alla responsabilità per gli eventi lesivi in concreto provocati.”

FONTE: Olympus.uniurb

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