IMU agricola 2015: la proroga al 30 ottobre
Premessa – L’IMU sui terreni agricoli è dovuta o meno a seconda che il comune di ubicazione del terreno sia qualificato come montano, parzialmente montano o non montano, secondo la classifica dei comuni italiani stilata dall’Istat.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 D.L. n. 4/2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015), a decorrere dall’anno 2015, l’IMU non si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); ((a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della Legge 28 dicembre 2001, n. 448));
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
L’IMU è invece dovuta sui terreni agricoli posseduti in comuni non montani. Tuttavia, se il terreno (ubicato nel comune non montano) è posseduto e condotto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola, l’IMU è calcolata sulla base imponibile che eccede una determinata soglia e il moltiplicatore catastale è ridotto da 135 a 75.
Se si fa riferimento ai numeri, in totale sono 3.456, i comuni italiani considerati montani e quindi esenti completamente dal pagamento, mentre 655 sono parzialmente montani ed esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Per tutti gli altri, invece, è dovuta l’IMU.
L’ordinaria scadenza dell’acconto IMU dovuto per il 2015 sui terreni agricoli era fissata al 16 giugno scorso.
La proroga dell’acconto al 30 ottobre – Un emendamento di Antonio Azzollino (al decreto legge sugli enti locali – D.L. n. 78/2015) approvato lo scorso martedì dalla Commissione Bilancio del Senato, ha riaperto i termini per il versamento dell’acconto IMU 2015 dovuto dai possessori di terreni agricoli non esenti dall’imposta, fissando al 30 ottobre prossimo il termine di scadenza senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ne consegue che, se la proroga da un lato accontenta chi non ha ancora versato la rata di acconto, dandogli la possibilità di provvedere entro il 30/10 senza vedersi applicare sanzioni e interessi, dall’altro, invece, crea malumori per chi ha versato nel termine ordinario del 16 giugno scorso e ancor di più per chi ha versato successivamente al 16 giugno ricorrendo al ravvedimento operoso (pagando quindi interessi e sanzioni).
FONTE: fiscal-focus.info
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