Avvisi bonari pagabili in otto rate
La delega fiscale prevede il prolungamento della rateizzazione.
Premessa – Secondo le bozza di decreto legislativo approvato dal governo, riguardante la riforma del sistema sanzionatorio, il numero di rate trimestrali in cui può essere dilazionato un avviso bonario dovrebbe passare da 6 a 8 se l’importo non supera i 5mila euro.
Pagamento avvisi bonari – Come noto gli omessi versamenti a seguito dei c.d. “avvisi bonari” possono essere “sanati” con il pagamento direttamente all’Agenzia delle Entrate. Si tratta delle comunicazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici (articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).
Controllo – Qualora, infatti, a seguito di un controllo automatico e/o formale della dichiarazione dei redditi, un contribuente omette di versare quanto dovuto, l’Agenzia invia delle comunicazioni (c.d. “avvisi bonari”) con le quali è richiesta l’imposta, oltre a interessi e sanzioni nella misura del 10%.
Rateizzazioni – Secondo le regole attualmente in vigore, gli avvisi bonari possono essere rateizzati direttamente presso l’Agenzia delle Entrate in un massimo di sei rate trimestrali per debiti fino a 5mila euro ovvero in 20 rate trimestrali per quelli superiori. La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive sono dovuti unicamente gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione ed è inoltre possibile richiedere la formazione di rate di pari importo o di importo decrescente. Solo per le rate di pari importo è disponibile un’applicazione dell’Agenzia delle Entrate che consente il calcolo e la stampa dei modelli F24 utili per il pagamento delle rate dovute.
Decadenza – Sempre secondo le regole attualmente in vigore tale rateizzazione decade a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, qualora la stessa non venga versata entro la scadenza della rata successiva. Si decade invece immediatamente dal beneficio della rateazione con il mancato pagamento della prima rata nei termini.
Riforma fiscale – Secondo le bozza di decreto legislativo, approvato dal governo riguardante la riforma del sistema fiscale il numero di rate trimestrali dovrebbe diventare pari a 8 (se l’importo non supera i 5mila euro). Nessuna modifica invece per gli importi superiori alla suddetta soglia, per i quali, quindi, rimane fisso il numero delle 20 rate. Sempre secondo la bozza di decreto legislativo, viene previsto che le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e non c’è decadenza in ipotesi di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% (in ogni caso a 10mila euro) e per tardivo versamento della prima rata non superiore a 5 giorni.
I vantaggi – Si tratta di misure volte a evitare che disguidi di pochi giorni o di piccole cifre possano compromettere il beneficio del contribuente. L’indubbio vantaggio della rateazione delle comunicazioni di irregolarità è, infatti, rappresentato dai minori importi da pagare. Si ricorda che le sanzioni per omessi o ritardati pagamenti (pari al 30%), in sede di controlli automatici, sono ridotte a 1/3, mentre, nel caso di controlli formali, le stesse sono ridotte a 2/3. Le sanzioni sono invece escluse nel caso di avvisi di liquidazione delle imposte per i redditi soggetti a tassazione separata. Non sono inoltre previsti aggi o interessi moratori, i quali intervengono solo quando le somme sono affidate all’Agente della riscossione. Indipendentemente dall’importo per il quale si richiede la rateazione non è infine richiesta alcuna garanzia.
FONTE: fiscal-focus.info