Voucher. Comunicazione telematica sospesa
Per i voucher richiesti prima del 25 giugno 2015 si applica la previgente disciplina.
Stop alla preventiva comunicazione telematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL). Per ora, infatti, tale obbligo potrà continuare ad essere assolta presso gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure.
A darne notizia è stato il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 3337/2015.
Nuova comunicazione – Il Decreto Legislativo 24 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, all’art. 49, co. 3 ha stabilito che “i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi”.
Nessuna conseguenza sanzionatoria però è prevista in caso di violazione della menzionata disposizione.
Stop comunicazione – Tuttavia, il giorno stesso dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione è arrivato il tempestivo intervento da parte del Ministero del Lavoro il quale – ai fini dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche – ha decretato la temporanea sospensione della nuova modalità di comunicazione preventiva. Pertanto, i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti previdenziale secondo le attuali procedure.
Nuovo limite economico – Sul punto, si ricorda che il limite economico massimo è passato da 5.060 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Mentre per ogni singolo committente (imprenditore o professionista), il limite massimo per le prestazioni di lavoro accessorio non può superare i 2.000 euro. Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice Istat.
Il Decreto Legislativo, inoltre, introduce anche una stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.
Infine, è bene specificare che per i voucher richiesti prima del 25 giugno 2015 si applica la previgente disciplina fino al 31 dicembre 2015.
FONTE: fiscal-focus.info