Imprese familiari. Il POS nei cantieri è obbligatorio

Edilizia 3Attenzione al piano operativo di sicurezza: nelle imprese familiari, operanti nei cantieri temporanei o mobili, va comunque redatto.

Piano operativo di sicurezza a tutto campo nei cantieri temporanei o mobili. Infatti, anche le imprese familiari – inquadrabili nell’ambito dell’art. 230 bis del cod. civ. – restano assoggettate alla redazione del menzionato piano. Esso, inoltre, deve riportare tutti i punti dell’allegato XV del T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), a eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari.

A chiarirlo è la Commissione in materia di salute e sicurezza del lavoro con l’Interpello n. 3/2015.

Il quesito – La Federazione Nazionale UGL Sanità ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta applicazione dell’art. 96 del D.Lgs. n. 96 del D.Lgs. n. 81/2008, ossia degli obblighi che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche familiare o con meno di 10 addetti, devono adottare. In particolare è stato chiesto se le imprese familiari, che operino in un cantiere temporaneo e mobile, devono redigere il piano operativo di sicurezza (art. 89, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

Piano operativo di sicurezza – In via preliminare, la Commissione Interpelli ricorda che la redazione del piano operativo di sicurezza rientra tra gli obblighi che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, devono osservare al fine di adottare misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

Il piano operativo di sicurezza, in particolare, è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV del T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Imprese familiari – Per quanto concerne invece, l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari (art. 230-bis cod. civ.), si applica quanto previsto dall’art. 21 del T.U. Sicurezza. Tale norma prevede che i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del cod. civ., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
• utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
• munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
• munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Risposta Commissione – La risposta al quesito posto è positiva. Infatti, la Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro ha chiarito che qualora le suddette imprese si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, devono redigere il piano operativo di sicurezza. Tale piano, inoltre, deve riportare tutti i punti dell’allegato XV, a eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.

FONTE: fiscal-focus.info