Dal 1° ottobre entrerà in vigore il nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica degli edifici)
Le novità contenute nel testo definitivo del Ministero dello Sviluppo economico recante «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», ha ottenuto il via libera definitivo della conferenza unificata lo scorso 18 giugno.
Il nuovo Ape, che avrà una durata decennale, dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.
L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per apportare migliorie all’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
L’attestato dovrà essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione tali da modificare la classe energetica dell’edificio e dovrà essere redatto da un soggetto abilitato. Quest’ultimo dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare, oggetto di attestazione, per poter reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
Regioni e Province autonome effettueranno controlli della valenza degli attestati di prestazione energetica redatti dai certificatori energetici. Proprio per questo tali enti definiranno piani e procedure di controllo che consentiranno di verificare almeno il 2% degli attestati depositati nel territorio ogni anno solare.
FONTE: fiscal-focus.info