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Fattura elettronica: allo studio alcune semplificazioni

Fattura PAFattura elettronica, invio dei corrispettivi telematici a cadenza giornaliera e tracciabilità dei pagamenti sono i punti cardine del processo di semplificazione e di acquisizione delle informazioni attuato dall’amministrazione finanziaria.
Lo scopo è quello di ridurre gli adempimenti contabili e amministrativi in capo ai contribuenti.
Il legislatore delegato si è posto questi obiettivi e tale scopo anche nella redazione dello schema di decreto legislativo n. 162, trasmesso al Senato il 29 aprile 2015, attuativo dell’art. 9 della L.n. 23 del 2014 (c.d. Legge delega), oggetto del 7° incontro del Forum nazionale sulla fatturazione elettronica, tenutosi lo scorso 16 giugno 2015 presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate.

Per il legislatore e l’Amministrazione finanziaria diviene, quindi, di fondamentale importanza l’acquisizione immediata e strutturata dei dati contenuti nei documenti fiscali e contabili (fatture, ricevute e scontrini, ecc.), che verrà attuata grazie all’invio in forma telematica all’Agenzia da parte dei contribuenti stessi. In cambio, previo esercizio di una specifica opzione, il contribuente otterrà l’abolizione di adempimenti comunicativi gravosi quali spesometro, comunicazioni black list, elenchi Intrastat, oltre all’introduzione di regole agevolative per ottenere i rimborsi Iva, nonché la riduzione di un anno sui termini di accertamento.
In particolare, i termini di accertamento in materia di IVA e di imposte dirette sarebbero ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti nei modi che saranno stabiliti con il successivo decreto legislativo con cui sarà data attuazione alla disposizione delegante in materia di tracciabilità dei pagamenti contenuta nell’articolo 9, comma 1, lettera d) della L. 11 marzo 2014, n. 23.

Per ottenere tali benefici, però, e in particolare quelli correlati alla comunicazione dei dati delle fatture elettroniche, è necessaria la trasmissione di tutte le fatture attive e passive, emesse e ricevute dal contribuente.
Così facendo, si incrementa ulteriormente il numero degli adempimenti, obbligando i soggetti passivi a preoccuparsi della trasmissione non solo dei documenti del ciclo attivo, ma anche e soprattutto di quelle del ciclo passivo, con l’onere ulteriore di convertirle in formato .xml.

La vera preoccupazione, sia di contribuenti che di consulenti, è che questa non sia un libera opzione, ma un obbligo.
Il passaggio da opzione ad obbligo non sarebbe, tra l’altro, in contrasto con le prescrizioni dell’Unione Europea circa la piena e completa parificazione tra fattura cartacea e fattura elettronica
. La messa a disposizione gratuita da parte dell’Agenzia di software per la generazione e per il trasferimento ai clienti delle fatture anche attraverso il Sistema di Interscambio SDI, già a regime per le fatturePA, rappresenta una misura in grado di favorire l’adempimento, se fosse obbligatorio.
L’amministrazione finanziaria disporrebbe in tempo reale delle fatture emesse e anche per successive rielaborazioni ai fini dei controlli.
Verrebbero meno tutti gli adempimenti comunicativi quali spesometro, comunicazioni black-list, modelli Intra acquisti e prestazioni ricevute.
Al contribuente potrebbe essere richiesto di verificare correttezza e completezza dei dati di fatture emesse e ricevute.

In relazione allo schema di decreto legislativo in oggetto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha già espresso il proprio apprezzamento per l’approccio che il legislatore delegato ha scelto di adottare per:
– la diffusione dello strumento della fatturazione elettronica tra privati;
– e della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
ma ha voluto ribadire soprattutto che deve essere lasciata assolutamente facoltativa la scelta di utilizzare detti strumenti, incentivandola attraverso la previsione di riduzioni degli adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti che decidano di adottare gli stessi.

FONTE: fiscal-focus.info

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