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Jobs act. Stop ai co.co.pro.

contatto_lavoro_chiamataIl D.Lgs. sul riordino dei contratti di lavoro prevede l’abrogazione definitiva dei co.co.pro.: restano salve quelle in essere fino alla loro scadenza.

È finita per le collaborazioni a progetto. A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto sul riordino dei contratti di lavoro, i committenti/datori di lavoro non potranno più far ricorso a un contratto co.co.pro.; tuttavia, restano salve quelle già in essere fino alla loro naturale scadenza.
Quindi, dal 1° gennaio 2016 possono proseguire solo le collaborazioni già in essere, purché non riguardino prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. In tali casi, infatti, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Il Decreto è ora atteso in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione e conseguente entrata in vigore dal giorno successivo.

Le deroghe – In ogni caso, restano salve:
• le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
• le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
• le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
• le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Sanatoria – È stata prevista, inoltre, una sanatoria – a partire dal 1° gennaio 2016 – per i datori di lavoro privati che stabilizzano i co.co.co.: questi potranno infatti assumere con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i soggetti già titolari (con i medesimi datori) di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) o i soggetti titolari di partita IVA, con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l’assunzione.

Tuttavia, esistono delle condizioni specifiche affinché i lavoratori potranno essere “sanati”. Innanzitutto, è necessario che questi ultimi sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in sede sindacale, presso le Direzioni Territoriali del Lavoro o avanti alle commissioni di certificazione. L’altra condizione concerne l’impossibilità per i committenti/datore di lavoro, entro 12 mesi successivi alle assunzioni, di recedere dal rapporto di lavoro (salvo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo).

Nessuna sanatoria sarà, invece, ammessa per gli illeciti accertati a seguito di accesso ispettivi effettuati in data antecedente alla sanatoria.

FONTE: fiscal-focus.info

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