☎ 0871/411530   ✉ info@abruzzoconsulting.it   ⌂ Via D. Spezioli, 16 (Theate Center) - 66100 Chieti (CH)

  •  
  •  
  • Home
  • /News
  • /Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2015, n. 22837 – Lavoratore travolto dal tronco di una pianta.

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2015, n. 22837 – Lavoratore travolto dal tronco di una pianta.

SentenzaLa Corte, riprendendo il ragionamento dei giudici di merito, afferma che al lavoratore non erano stati impartiti degli adeguati corsi di preparazione a proposito delle differenti tecniche di taglio nel caso di piante dritte e nel caso di piante inclinate, in quanto i corsi di formazione a cui il lavoratore infortunato aveva partecipato riguardavano il taglio in prossimità di linee elettriche, non essendo certo sufficiente a garantire la conoscenza delle tecniche di taglio il possesso del manuale del boscaiolo. I giudici della Corte territoriale evidenziavano altresì che il documento di valutazione dei rischi si preoccupava soltanto di evidenziare come il boscaiolo debba garantire uno spazio di caduta dell’albero tale da non creare pericolo per le persone, ma nessuna valutazione specifica del rischio di “scosciamento” era riportata.
Sulla base di tali considerazioni e della circostanza che l’imputato ed il collega S. avevano fornito in dibattimento una spiegazione delle tecniche di taglio degli alberi inclinati totalmente confusa, i giudici di merito sono giunti alla conclusione che tale tecnica non fosse né acquisita, né collaudata, tanto più che il teste S. aveva più volte ribadito che, allorquando non si sentiva sicuro, non tagliava le piante e si rivolgeva ai colleghi più esperti.

Correttamente quindi i giudici di merito non hanno ritenuto abnorme il comportamento del lavoratore infortunato che, nelle condizioni di cui sopra, ha proceduto con un taglio normale pur in presenza di una pianta inclinata.

Fatto

Con sentenza del 2 8 novembre 2 013 il Tribunale di Sondrio condannava C.A. in ordine al reato di cui all’articolo 590 co.1, 2 e 3 alla pena di euro 300 di multa, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all’aggravante contestata, con il beneficio della non menzione ex art.175 c.p.. All’imputato, nella sua qualità di rappresentante legale della ditta Gì.CI. Di C.A. era stato contestato di avere cagionato per colpa generica e specifica lesioni personali comportanti una malattia guarita in giorni 61 al lavoratore K.I.. In particolare al C.A. era stato contestato di non avere adottato e di non avere fatto adottare nell’esercizio delle attività lavorative le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori ponendo altresì in essere condotte contravvenzionali già definite in via amministrativa e meglio descritte nei capi di imputazione. Il giorno 25 novembre 2010 infatti verso le ore 7.40 il lavoratore sopra indicato, mentre stava operando nel cantiere forestale, impegnato nel taglio di una pianta, veniva investito e travolto da una parte del tronco che si era spaccato longitudinalmente.
Avverso la sentenza emessa nel giudizio di primo grado il difensore dell’imputato proponeva appello.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 maggio 2014, confermava quella emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle spese del grado.
Ritenevano i giudici della Corte territoriale che al lavoratore non fosse stata data una adeguata formazione, né una adeguata informazione a proposito delle tecniche di taglio delle piante inclinate. Inoltre nel documento di valutazione dei rischi non si leggeva alcuna valutazione a proposito del cosiddetto rischio di “scosciamento” che può insorgere nel caso di taglio di piante inclinate con una tecnica sbagliata. In tale situazione non era pertanto da ritenersi imprevedibile un anomalo comportamento del lavoratore.
Avverso la sopra indicata sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e censurandola per i seguenti motivi:
1) mancanza di motivazione con riferimento al motivo di appello relativo alla mancata applicazione degli articoli 20 e 59 T.U. delle leggi sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008 n.81) ex art. 606 comma 1 lett.e) c.p.p.. Nullità per inosservanza dell’art.597 c.p.p., motivo proposto ai sensi dell’art.606 lett.e) e altresì ai sensi dell’art.606 lett.a) c.p.p., configurando erronea applicazione delle predette norme del D.L.gs 81/2008 nonché dell’art.62 n.5 c.p.. Secondo la difesa i giudici di merito, sia quello di primo, sia quelli di secondo grado avevano sostanzialmente negato che al lavoratore infortunato fosse stato impartito l’ordine di procedere con un determinato tipo di taglio qualora la pianta da abbattere risultasse inclinata, ma non avevano negato che tale “indicazione tecnica” fosse stata effettivamente fatta conoscere all’infortunato. Pertanto, secondo la difesa, ci sarebbe violazione dell’art.20 del T.U. di cui sopra che impone al lavoratore di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro”, norma che trova addirittura una, seppur lieve, sanzione penale nell’art.59, disposizioni che egli è comunque tenuto a rispettare anche se non ne ha compreso non le modalità attuative, bensì lo “scopo ultimo”. In conclusione, secondo la difesa, il mancato rispetto della norma comportamentale enucleata dall’art.20 del T.U.S.L. diventa di per sé una condotta abnorme tale da escludere la responsabilità datoriale o comunque ridurla significativamente. Tale aspetto dovrebbe essere comunque adeguatamente valutato anche in ordine alla corresponsabilità dell’infortunato nella causazione dell’evento ai sensi dell’articolo 62 n.5 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio eventualmente applicabile.
2) Art.606 lett.c) c.p.p.: travisamento della prova e conseguente difetto di motivazione. Secondo la difesa erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la tecnica di taglio che doveva essere adottata in caso di piante inclinate (diversa da quella per le piante “dritte”) “… non fosse né acquisita né adeguatamente collaudata”. Invece lo stesso lavoratore infortunato avrebbe dato contezza che egli aveva piena coscienza del fatto che le “piante storte” devono essere tagliate secondo una determinata tecnica. Egli pertanto, secondo la difesa, pur consapevole della necessità di un più laborioso taglio nel caso di pianta inclinata, avrebbe voluto “semplificarsi il lavoro” effettuando un taglio semplice, contravvenendo alle indicazioni che aveva ricevuto e che bel conosceva.

Diritto

Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene alla sussistenza della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli e per quanto concerne la inesistenza della abnormità della condotta del lavoratore vittima dell’infortunio, i giudici della Corte territoriale hanno fornito una congrua e adeguata motivazione.
Si osserva infatti (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 2293 69) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata supera il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Milano hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che al lavoratore non erano stati impartiti degli adeguati corsi di preparazione a proposito delle differenti tecniche di taglio nel caso di piante dritte e nel caso di piante inclinate, in quanto i corsi di formazione a cui il lavoratore infortunato aveva partecipato riguardavano il taglio in prossimità di linee elettriche, non essendo certo sufficiente a garantire la conoscenza delle tecniche di taglio il possesso del manuale del boscaiolo. I giudici della Corte territoriale evidenziavano altresì che il documento di valutazione dei rischi si preoccupava soltanto di evidenziare come il boscaiolo debba garantire uno spazio di caduta dell’albero tale da non creare pericolo per le persone, ma nessuna valutazione specifica del rischio di “scosciamento” era riportata.
Sulla base di tali considerazioni e della circostanza che l’imputato ed il collega S. avevano fornito in dibattimento una spiegazione delle tecniche di taglio degli alberi inclinati totalmente confusa, i giudici di merito sono giunti alla conclusione che tale tecnica non fosse né acquisita, né collaudata, tanto più che il teste S. aveva più volte ribadito che, allorquando non si sentiva sicuro, non tagliava le piante e si rivolgeva ai colleghi più esperti.
Infondati sono pertanto sia il primo che il secondo motivo di ricorso.
In tale contesto non è infatti condivisibile l’assunto della difesa secondo cui i giudici di secondo grado non avrebbero risposto al motivo di appello in cui si deduceva che il lavoratore infortunato non avrebbe adempiuto all’ordine impartitogli dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 20 e 59 T.U. delle leggi sulla sicurezza del lavoro (D.L.gs 9 aprile 2008 n.81) . Non poteva infatti pretendersi che egli obbedisse ad un ordine a proposito della tecnica da seguire nel taglio delle piante inclinate, senza ben conoscere, in quanto non gli erano state adeguatamente spiegate, le modalità di esecuzione, né i rischi a cui poteva andare incontro in caso di esecuzione del taglio con modalità errate.
Correttamente quindi i giudici di merito non hanno ritenuto abnorme il comportamento del lavoratore infortunato che, nelle condizioni di cui sopra, ha proceduto con un taglio normale pur in presenza di una pianta inclinata.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14.05.2015

image_pdfimage_print
  • Condividi con i tuoi amici!