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Stop al fermo dell’auto. Il veicolo strumentale all’attività lavorativa non può essere sottoposto a fermo amministrativo

legalÈ illegittimo il fermo amministrativo dell’automobile che serve al contribuente per raggiungere il posto di lavoro.

Lo ha affermato la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 9202/24/14.

Il contribuente ha proposto ricorso contro un provvedimento di fermo amministrativo veicolo, stante l’iscrizione a ruolo di somme (oltre sedicimila euro) dovute a titolo di TARSU, tasse auto, registro e infrazioni al codice della strada, per gli anni dal 2001 al 2009.

Il ricorrente ha eccepito l’illegittimità di detto provvedimento, in quanto riguardante l’automobile utilizzata quotidianamente per raggiungere il luogo di lavoro, distante dalla propria abitazione circa 24 km.

In ogni caso Equitalia doveva provare l’esistenza delle prodromiche cartelle di pagamento, alcune inerenti a crediti comunque prescritti.

Investita della controversia, la CTP meneghina ha accolto il ricorso del contribuente dichiarando la nullità dell’atto impugnato.

Nel caso di specie, il fermo amministrativo ha avuto a oggetto l’autovettura di proprietà del ricorrente, il quale ha dimostrato di essere residente a Milano e di lavorare, come dipendente, presso un’azienda con sede a 24 km di distanza dal luogo di abitazione.

In assenza di altri mezzi per recarsi sul posto di lavoro, l’autovettura è stata ritenuta dal Collegio giudicante “a tutti gli effetti bene strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Infatti, affermano i giudici, “laddove il bene oggetto del fermo amministrativo, provvedimento analogo al pignoramento mobiliare, sia da ritenersi necessario al processo lavorativo e non risulta che vi siano beni analoghi tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo”.

La CTP meneghina rileva altresì la mancanza agli atti delle cartelle di pagamento asseritamente notificate al ricorrente; le cartelle sono atti prodromici alla procedura di fermo amministrativo, evidenzia il Collegio, “ne consegue che il provvedimento in parola”, si legge in sentenza, “risulta nullo a tutti gli effetti”.

Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

FONTE: fiscal-focus.info

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