Sentenza Cassazione Penale (n. 18073) – Operaio morto nel reparto tranceria durante la pausa per la cena. Responsabilità dei singoli e responsabilità amministrativa della società.
In tema di violazione di normativa antinfortunistica in un cantiere edile, per ambiente di lavoro deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l’attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall’attualità dell’attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.
Non può dunque dubitarsi che la presenza dei dipendenti della ditta appaltatrice e la loro comprovata accessibilità al reparto tranceria anche nei momenti di pausa delle lavorazioni valevano ad attivare per il datore di lavoro/committente gli obblighi prevenzionali specificamente previsti dall’art. 7 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (e ora dall’art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Quanto poi alla mancata informazione e formazione è irrilevante il rilievo difensivo che la vittima potesse comunque rendersi «conto autonomamente dello specifico potenziale rischio rappresentato dal pericolo di accedere al nastro trasportatore in movimento», essendo appena il caso di rilevare che gli obblighi formativi e informativi dettati dalle norme prevenzionistiche prescindono ovviamente dalla capacità dei destinatari di tale attività di provvedere da sé alle necessità di formazione e, soprattutto, non autorizzano alcuna presunzione al riguardo.
Quanto, infine, alla responsabilità amministrativa della società odierna ricorrente, affermata in sentenza ai sensi dell’art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, oggetto di contestazione nel ricorso dalla stessa proposto in particolare a motivo della dedotta insussistenza di un apprezzabile interesse o vantaggio derivante dalle omissioni contestate agli imputati (presupposto oggettivo della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 5 d.lgs. cit.), la stessa risulta congruamente argomentata in sentenza, anche sotto il profilo in questione, con riferimento al consistente risparmio di costi, in particolare relativi alle consulenze in materia, gli interventi strumentali necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale.
FONTE: Olympus.uniurb