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Imprese e PEC, le istruzioni del MinGiustizia e del MISE

pecIl Ministero della Giustizia ha comunicato, sul proprio sito istituzionale, di aver emanato, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, una direttiva per semplificare e migliorare la tenuta del Registro delle Imprese ed omogeneizzare i comportamenti delle Camere di Commercio. L’obiettivo è di implementare l’agenda digitale italiana, «con particolare riferimento al Processo Civile Telematico».

Il testo contiene le misure necessarie per le imprese costituite in forma societaria e quelle individuali attive, non soggette a procedura concorsuale, di adempiere all’obbligo di munirsi di una casella di posta elettronica certificata, di iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle Imprese e di mantenere attiva la casella.

Il Ministero sottolinea l’importanza della Direttiva ai fini dell’implementazione del Processo Civile Telematico, in quanto fornisce delle precise disposizioni per la pubblicazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec), consentendo l’utilizzo di queste caselle di posta elettronica per lo scambio di informazioni in maniera univoca, certificata ed esclusivamente elettronica.

Iscrizione al registro e verifiche

Si considera legittimamente effettuata l’iscrizione al registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata di un’impresa soltanto se tale indirizzo è nella titolarità esclusiva di essa: si tratta di un requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche. Proprio per questo, prima dell’iscrizione, l’ufficio del registro delle imprese deve verificare che l’indirizzo non risulti già assegnato ad altra impresa. Se l’indirizzo risulta nell’esclusiva titolarità dell’impresa richiedente l’iscrizione, lo stesso ufficio dovrà appurare che la casella sia attiva: in caso contrario, sarà necessaria l’indicazione di un nuovo indirizzo.

Dopo l’iscrizione, l’ufficio del registro delle imprese verificherà anche, con periodicità almeno bimestrale, se le caselle PEC relative agli indirizzi iscritti nel registro siano attive. Se l’esito è negativo, sarà necessaria, da parte dell’impresa, la presentazione di una domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo entro 10 giorni, pena la cancellazione.
Se uno stesso indirizzo PEC è iscritto sulla posizione di due o più imprese, e le caselle risultano attive, l’ufficio inviterà tutte le imprese diverse da quella che ha iscritto per ultima l’indirizzo, a presentare una nuova domanda di iscrizione.

Se un’impresa, sulla cui posizione non risulti iscritto alcun indirizzo PEC, anche a seguito di cancellazioni d’ufficio, presenta al registro delle imprese un’istanza di iscrizione, essa è sospesa fino a 45 giorni per le imprese individuali e a 3 mesi per le imprese societarie, per consentire l’integrazione dell’istanza con la comunicazione di un indirizzo PEC proprio e corrispondente ad una casella attiva.
Se la comunicazione non viene effettuata entro questi termini, l’istanza viene rigettata e si intende come non presentata: inoltre, saranno applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 2194 c.c. per le imprese individuali e dall’art. 2630 c.c. per quelle societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle Imprese.

FONTE: http://fiscopiu.it

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