Cassazione su distacco lavoratore – Obblighi in materia di salute e sicurezza
Infortuni sul lavoro: responsabilità del committente e del datore di lavoro.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 589 c.p., commesso in violazione delle norme antinfortunistiche, ricordando come, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008, la responsabilità del committente non escluda quella del datore di lavoro.
Il medesimo principio, inoltre, può trovare applicazione anche nelle ipotesi di distacco di un lavoratore da un’impresa.
Invero, <<per effetto della modifica normativa introdotta dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante>>.
Più precisamente, qualora l’evento derivi anche da un comportamento colposamente omissivo del datore di lavoro questi non può andare esente da responsabilità né può, a tal fine, ragionevolmente invocare il principio di c.d. “legittimo affidamento” in tema di infortuni sul lavoro, essendo stato più volte ribadito che <<detto principio non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell’inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, come nel caso in esame>>.
Ne consegue la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, lo stesso abbia omesso la valutazione del rischio specifico connesso alla prestazione che il lavoratore era chiamato ad effettuare e la formazione sulle corrette modalità di esecuzione delle operazioni.