Spesometro e carburanti: scatta l’obbligo
In seguito alle modifiche apportate dall’art. 7 comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente con carte di credito, bancomat o carte prepagate – non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante tradizionale e restano anche esclusi dagli obblighi dello spesometro in quanto tali acquisti saranno acquisiti dall’Amministrazione finanziaria attraverso la comunicazione degli operatori finanziari.
Le stesse istruzioni al modello polivalente, nel paragrafo dedicato ai casi particolari, hanno chiarito che ove gli acquisti di carburante avvengano unicamente attraverso sistemi elettronici (ad esempio carte di credito) la compilazione della scheda carburante può essere evitata:
“Rimangono […] esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno peraltro acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall’art. 21, comma 1ter del decreto legge n. 78/2010. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo”.
Ne consegue che, nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, è prevista la possibilità di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
Stando alle istruzioni, è sufficiente indicare il dato aggregato della singola scheda carburante, barrando la casella “documento riepilogativo” che si trova sia nel quadro “FA”, che va utilizzato da quei soggetti che decidono di esporre i dati degli acquisti e delle vendite in forma aggregata, sia nel quadro “FR”, che va invece utilizzato per indicare le fatture ricevute da quei soggetti che decidono di esporre i dati in forma non aggregata o analitica.
Operativamente, per includere nello spesometro le schede carburanti relative ad acquisti effettuati con mezzi di pagamento diversi dalle carte di credito o debito o prepagate, è necessario identificare opportunamente il fornitore “fittizio” utilizzato nella registrazione, accedendo alla relativa scheda e selezionando nel campo relativo alle operazioni spesometro la voce “Documento riepilogativo”; in questo modo il codice fiscale “fittizio” non verrà archiviato.
Se invece le schede carburanti non devono essere incluse nello spesometro, si dovrà selezionare la voce “Soggetto escluso”.
FONTE: fiscal-focus.info