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Sistri. Sanzioni fino a 93.000 euro per chi omette l’iscrizione e non adempie al versamento del contributo

sistri-258Le imprese che non si sono iscritte al nuovo sistema della tracciabilità dei rifiuti e hanno omesso il versamento del contributo Sistri, dovranno fare i conti con le pesanti sanzioni previste dall’art. 206-bis, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006. Da domani, infatti, chi non avesse ottemperato ai suddetti obblighi dovrà scontare una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Se invece i rifiuti non sono pericolosi, la sanzione amministrativa sarà compresa in un valore da 2.660 euro a 15.500 euro. Non vengono invece applicate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

• le sanzioni relative a omissioni e violazioni in materia di Sistri, secondo quanto stabilito dall’art. 260-bis commi da 3 a 9 del D.Lgs. n. 152/2006;
• le sanzioni amministrative accessorie secondo quanto stabilito dall’art. 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, esiste un meccanismo di ravvedimento operoso, previsto dall’art. 260-bis, co. 9-ter del Codice ambientale, che attutisce le conseguenze sanzionatorie su illustrate. Infatti, non risponde delle violazioni amministrative in questione chi, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo. Nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.

Campo di applicazione – Ma vediamo ora nel dettaglio chi sono i soggetti tenuti a aderire al nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), che quindi sono i potenziali destinatari delle sanzioni che scatteranno da domani. L’individuazione di tali soggetti è riscontrabile nell’ambito di due normative: art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. (Ambiente) 24 aprile 2014.

In particolare, si tratta di:

– enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi originati da:

– attività agricole e agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152del 2006;
– attività con più di dieci dipendenti di cui all’art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
– attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152 del 2006;
– attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti urbani nella regione Campania;
– attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006;

– enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
– enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
– in caso di trasporto intermodale, di soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
– di Comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Possono inoltre aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli appena richiamati.

Gli esclusi – Sono invece esclusi dall’obbligo di iscrizione e di versamento del contributo annuale:

• i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che occupano meno di 10 dipendenti;
• gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi;
• gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, gestione, intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi.

Contributo Sistri – Per quanto concerne il contributo, sono tenuti a versarlo tutti i soggetti obbligati ad iscriversi al sistema di tracciabilità dei rifiuti e quelli che vi aderiscono ovviamente su base volontaria. Il versamento va effettuato entro il 30 aprile di ogni anni. Al riguardo, appare opportuno ricordare che negli anni passati, in particolare per l’anno 2014, tale termine è stato spostato al 30 giugno 2014 dal D.M. (Ambiente) 24 aprile 2014.

Stop al doppio regime – Altra data importante da ricordare sempre in tema di sanzioni, è quella del 1° gennaio 2016, in quanto coincide con il termine a partire dal quale trovano applicazione anche le altre sanzioni penali (D.Lgs. n. 152/2006) relative all’operatività di Sistri. Pertanto, fino a tale data, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali e le relative sanzioni previste in materia di rifiuti, quali: tenuta del registro di carico e scarico, formulario di identificazione rifiuti e MUD.

FONTE: fiscal-focus.info

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