Cassazione: Ok alla deduzione di costi sostenuti prima dell’iscrizione al Registro Imprese
I costi sostenuti da colui che agisce in nome della società già costituita, nelle more dell’iscrizione al registro imprese, sono legittimamente deducibili se la società li ha approvati. Senza che possa essere d’impedimento il non (ancora) perfezionato acquisto della personalità giuridica.
È il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 25 marzo scorso, n. 5936, con cui, accolto il ricorso della società contribuente, è stata annullata la sentenza di merito che legittimava gli avvisi che riportavano a tassazione i costi dedotti.
La legittima deduzione dei costi approvati dalla società, tramite la delibera di approvazione del bilancio, viene fatta discendere dalla Corte dall’art. 2331, c.3, c.c., che attribuisce la responsabilità di questi atti alla società che li abbia ratificati. Secondo gli Ermellini, dunque, tali effetti civilistici si dispiegano anche nella diversa ottica del diritto tributario, e, insieme con questi, anche i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di Cassazione. Più in particolare, la retroattività degli effetti prodotti dalla ratifica del contratto (stipulato dal rappresentante della società di capitali non ancora iscritta), al “momento della stipulazione del contratto di società”.
Come censurato dai Supremi Giudici, l’errore commesso dalla CTR è consistito nel confondere i piani della soggettività di imposta con quelli del computo del reddito imponibile, travolgendo così l’indiscutibile principio per cui, a condizione che vi sia l’approvazione della società, le spese possono rientrare quale posta passiva del reddito e, dunque, “ritenersi deducibili nella misura in cui risultino inerenti e rispettino il requisito di competenza previsto dall’art. 109 T.U.I.R.”.
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