730: NO alla dichiarazione precompilata in forma congiunta
Con la Circolare 11/E del 23 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ritorna a far luce sulla dichiarazione dei redditi precompilata, che renderà disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c) c-bis), d), g).
Attraverso una serie di domande e risposte viene fornita una sorta di vademecum sui contenuti del nuovo 730 precompilato, con l’obiettivo di fornire indicazioni dirette e di carattere pratico ai contribuenti.
In particolare alla pagina 25 si chiede: “è possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta?”. La risposta è tutt’altro che banale. “La dichiarazione 730 precompilata, infatti, è presentata in forma congiunta, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto n. 164 del 1999, esclusivamente al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato. Non è consentita, per il primo anno di avvio sperimentale, la presentazione della dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente in via telematica all’Agenzia delle entrate”.
Pertanto, per chi lo scorso anno ha presentato il modello 730 congiunto e quest’anno possiede i requisiti per utilizzare il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione una dichiarazione precompilata “singola”. Non sarà pertanto possibile presentare il Mod. 730 precompilato o ordinario in forma congiunta con invio diretto da parte del contribuente; ma sarà necessario rivolgersi esclusivamente al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista abilitato.
Si deve tener inoltre presente che nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, la dichiarazione si considera sempre “modificata” in quanto il prospetto di liquidazione finale è sicuramente variato rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli coniugi.
L’art. 5, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, dispone che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite CAF o professionista abilitato, con o senza modifiche, il contribuente è fatto salvo del controllo documentale di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73.
Il controllo formale, infatti, è effettuato nei confronti del CAF o del professionista abilitato, anche in merito ai dati relativi agli oneri, inviati all’Agenzia da soggetti terzi, già evidenziati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo nei confronti del contribuente solamente il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.
Tale controllo viene effettuato in capo all’intermediario in quanto, qualora il Mod. 730 precompilato sia presentato a un CAF o professionista il contribuente deve fornire anche la relativa documentazione e sulla base di tale documentazione, lo stesso CAF/professionista è tenuto a esercitare la verifica di conformità sui dati indicati in dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata.
In sostanza, in caso di invio della dichiarazione tramite CAF o professionista abilitato, indipendentemente dal fatto che la stessa contenga o meno modifiche rispetto al Mod. 730 precompilato, il CAF o professionista è tenuto all’apposizione del visto di conformità (anche con riferimento ai dati già indicati dall’Agenzia delle Entrate).
In linea generale, quindi, eventuali richieste che derivano dal controllo formale saranno inviate all’intermediario, tenuto al pagamento di una somma pari a imposta, sanzioni e interessi, nella stessa misura precedentemente prevista per il contribuente.
FONTE: fiscal-focus.info
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