Mod. EAS entro il 31 marzo la trasmissione da parte degli enti non profit
Premessa – Gli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148, D.P.R. 917/1986 e di quelle di cui all’art. 4, comma 4, secondo periodo e 6, D.P.R. 633/1972 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e Iva di corrispettivi, quote e contributi), hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate il Modello Eas relativo ai dati e alle notizie rilevanti ai fini fiscali. Il modello, necessario per usufruire dei regimi agevolati, serve per far acquisire all’Amministrazione Finanziaria una più ampia informazione e conoscenza delle associazioni e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l’obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico.
Chi deve inviare il modello – Gli enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti sono gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci, e gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale. Bisogna ricordare che per alcune associazioni è prevista la possibilità di compilare il modello in modo semplificato. Il riferimento va alle associazioni già iscritte in albi o elenchi attraverso le quali l’Agenzia delle Entrate può ottenere già molte informazioni che sono chieste nel modello.
Chi è esonerato – Non sono obbligati ad inviare il modello le associazioni che hanno l’esonero per espressa previsione di legge o gli enti che sono esclusi per la mancanza dei presupposti di legge. In genere sono esonerate dall’invio del modello le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato, che svolgono solo attività istituzionali, oppure che non svolgono attività commerciali e produttive al di fuori di quelle marginali individuate dal D.M. 25.5.1995, le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991, le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell’iscrizione al Registro telematico delle associazioni sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale.
Modalità e termini di presentazione – Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente dall’Associazione, o se non ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, da un intermediario abilitato che dovrà rilasciare l’impegno alla trasmissione telematica. Per quanto riguarda i termini di presentazione, il modello va presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione, o entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui eventualmente se si è verificata una variazione dei dati, o entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti che sono previsti dalla normativa tributaria. La presentazione di un nuovo modello Eas non è richiesta se le variazioni hanno riguardato i dati relativi all’Ente e i dati del rappresentante legale.
Omessa o tardiva presentazione – L’omessa/tardiva presentazione del mod. EAS è sanabile, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12.12.2012, n. 110/E, mediante la c.d. “remissione in bonis”. A tal proposito è necessario inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell’adempimento) e versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258 utilizzando il mod. F24 (codice tributo “8114” e come “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Ciò, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E, va intesa come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento […]”.
FONTE: fiscal-focus.info
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