Autotrasporto. Via il credito per i veicoli inquinati
Per i mezzi a euro zero abolito il credito sul gasolio per gli autotrasportatori.
Premessa – La Legge di Stabilità 2015, al comma 233, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 non è più riconosciuto, ai veicoli di categoria Euro 0 o inferiori, il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2, allegato alla Legge n. 147/2013.
Modifica – La disciplina dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è stata recentemente oggetto di numerose e importanti modifiche: dopo le novità introdotte dagli artt. 3, 29-bis e 32-bis, D.L. 12.9.2014, n. 133, conv. con modif. dalla L. 11.11.2014, n. 164 (cd. “decreto Sblocca Italia”), anche la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) è intervenuta sul tema, tornando a modificare la normativa.
Idoneità finanziaria – Una delle novità più rilevanti introdotte nel settore dell’autotrasporto può essere individuata dall’art. 1, comma 251, della Legge di Stabilità 2015 che consente alle nuove imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, presentino domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione a seguito dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del Regolamento UE 1071/2009.
Requisiti – A decorrere dal terzo anno è richiesta, alternativamente:
• l’attestazione di un Revisore contabile, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lett. a), Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011;
• la fideiussione bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale già presentate alle amministrazioni competenti sono valide fino alla loro scadenza, escludendosi il rinnovo tacito o espresso.
Credito gasolio – La Legge di Stabilità 2015, al comma 233, ha previsto, inoltre, che dal 1° gennaio 2015, non è più riconosciuto, ai veicoli di categoria Euro 0 o inferiori, il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2, allegato alla Legge n. 147/2013.
Decorrenza – Con la modifica all’art. 1, comma 579, Legge di Stabilità 2014, inoltre, è stato disposto che la riduzione del credito d’imposta non si applica al credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori per gli anni dal 2014 al 2018. Di conseguenza, l’art. 2, D.P.C.M. 20 febbraio 2014, relativo alla rideterminazione del credito, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. In precedenza la riduzione del credito d’imposta era prevista unicamente per il 2014.
Divieto – In base a quanto previsto dal comma 232, Legge di Stabilità 2015, a decorrere dal 1º gennaio 2019, è vietata la circolazione, su tutto il territorio nazionale, di veicoli a motore di categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
FONTE: fiscal-focus.info