Visto di Conformità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare 7/E del 26/02/2015 – Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modifiche contenute nel “Decreto Semplificazioni” con riferimento alle sanzioni, previste dall’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle garanzie, di cui agli articoli 6 e 22 del decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e alle modalità di esecuzione dei controlli, di cui all’articolo 26 del medesimo decreto ministeriale.
In particolare, la Circolare vuole fornire un quadro riassuntivo sul visto di conformità e degli adempimenti preventivi posti a carico dei soggetti che appongono il visto, con particolare riferimento ai professionisti, riprendendo i principali chiarimenti contenuti nei documenti di prassi già emanati.
Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità – Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, i professionisti che possono apporre il visto di conformità sono gli iscritti:
• nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
• nell’albo dei consulenti del lavoro;
• nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Le Garanzie – L’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto semplificazioni ha modificato l’articolo 6, comma 1, e l’articolo 22, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, contenenti disposizioni in merito alla polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale rispettivamente riguardanti i Caf e i professionisti e certificatori. In particolare, il nuovo testo degli articoli 6 e 22 del citato decreto n. 164, prevede l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati.
Detto massimale, in entrambe le norme, deve rispettare una soglia minima. Le modifiche apportate, che decorrono dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto semplificazioni, riguardano:
• l’innalzamento a tre milioni di euro della soglia del massimale, precedentemente fissata in due miliardi di lire ( euro 1.032.913,80);
• l’estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un modello 730, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. Si segnala che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni.
I controlli – Il visto costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria.
In particolare, con l’apposizione del medesimo, viene attestata la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.
Il rilascio del visto di conformità implica, inoltre:
a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
La verifica non comporta valutazioni di merito, ma il riscontro formale della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione e nella richiesta di rimborso IVA infrannuale alla relativa documentazione nonché all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei dati riguardanti i compensi e le somme corrisposti in qualità di sostituto d’imposta.
FONTE: fiscal-focus.info
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