Pubblicato il DPR 8/2015 che modifica il campo di applicazione delle norme che regolano la messa in esercizio di ascensori e montacarichi

ascensoriIn Gazzetta è stato pubblicato il DPR 8/2015 che modifica il campo di applicazione delle norme che regolano la messa in esercizio di ascensori e montacarichi, contenute nel DPR 162/1999, estendendole anche a quelli di servizio pubblico.

Il provvedimento apporta delle integrazioni al Decreto 162 del 1999 (modificato da decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) al fine di adeguarne l’applicazione della Direttiva 1995, 95/16/CE – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e rispondere alla costituzione in mora emessa dalla Commissione europea il 21 novembre 2011.

Ambito di applicazione, messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato, verifiche periodiche, accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga, questi gli aspetti toccati dal decreto.

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, la cui disciplina si applica, fra l’altro, agli ascensori considerati in servizio pubblico;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, e in particolare l’articolo 11, comma 1, ai sensi del quale le disposizioni del Capo II del regolamento medesimo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare l’articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Considerato che la Commissione europea, in data 24 novembre 2011, ha emesso, nei confronti dell’Italia, una lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 TFUE, in base, tra l’altro, alla motivazione che le disposizioni regolamentari che recepiscono le due suddette direttive comunitarie si riferiscono ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene tale distinzione; nonché in base alla motivazione che la disciplina relativa agli ascensori in servizio pubblico, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, contengono talune disposizioni più restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttive 95/16/CE e 2006/42/CE;
Considerato, pertanto, che al fine di evitare l’aggravio della procedura di infrazione si rende necessario modificare le disposizioni regolamentari di cui sopra per renderle integralmente aderenti a quanto previsto dalle ripetute direttive europee;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana:
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, comma 1, le parole: «in servizio privato» sono soppresse;
b) all’articolo 12:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi»;
2) al comma 1, le parole: «, non destinati a un servizio pubblico di trasporto,» sono soppresse;
c) l’articolo 13, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all’articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X;
e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008»;
d) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis. (Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga). – 1. Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell’installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l’accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell’allegato I al presente decreto, è realizzato:
a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi dell’articolo 9, in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;
b) quando lo stesso è necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine previsto dalla specifica voce dell’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l’elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.».
2. La documentazione da presentare all’organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all’articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all’articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 2
Verifiche e prove periodiche

1. Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico sono disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.