Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto – Chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Chiarimenti riguardanti l’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d’ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti l’utilizzo, durante l’esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito l’INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
Si precisa, preliminarmente, che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:
– quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale);
– quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. E’ opportuno precisare che, ad avviso delle scriventi Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.
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