Cassazione: il DUVRI non esclude il Piano di Sicurezza e Coordinamento
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5857 del 9 febbraio 2015 ha affermato che: “in tema di valutazione del rischio di cui all’art. 26 d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti all’interno dell’ambiente di lavoro in concomitanza dell’espletamento dei lavori affidati in appalto.”
La Corte di Cassazione con questa sentenza ha sostenuto che “il primo elemento da prendere in esame è la previsione dell’art. 26 d.lgs. n. 81/2008, per la quale il datore di lavoro che affida un appalto cd. interno deve fornire agli appaltatori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”. Vi sono quindi nella norma riferimenti all’intero ambiente di lavoro e all’intera attività del datore di lavoro committente. Se ne ricava che l’obbligo informativo non riguarda soltanto l’organizzazione facente capo al datore di lavoro committente ma ogni fattore di rischio presente nell’ambiente di lavoro entro il quale l’appaltatore si troverà ad operare.
Pertanto, ove l’ambiente di lavoro entro il quale l’appaltatore dovrà eseguire la prestazione concordata preveda la presenza di una terza compagine – ad esempio un lavoratore autonomo al quale sia affidato un diverso appalto interno o lavori edili – dovranno essere valutati e regolati i rischi che da quella presenza derivano.”
E la Corte prosegue: “D’altro canto, sarebbe irragionevole ritenere che possa essere ignorato un fattore di rischio persino più elevato rispetto a quello determinato dalla compresenza delle organizzazioni del datore di lavoro committente e dell’appaltatore; entrambi, infatti, hanno conoscenza della propria organizzazione e possibilità di conoscere dell’altrui, mentre della ditta estranea all’appalto non è nota che la presenza. Non si può fare a meno di notare, al riguardo, che l’art. 26 non impone alle parti dell’appalto – e segnatamente al datore di lavoro committente – di adempiere agli obblighi informativi, cooperativi e coordinativi anche nel confronti della ditta terza, comunque interferente. Ma ciò può valere quale conferma del fatto che di questa si deve tener conto nella valutazione prevista dall’art. 26, avendo il legislatore ritenuto che tanto sia sufficiente a fronteggiare il rischio derivante dalla sua presenza nel luogo di lavoro, anche in considerazione – sì può ipotizzare – del coinvolgimento della medesima in un diverso processo valutativo (eventualmente quello previsto dagli artt. 88 e ss.).”
FONTE: Corte di Cassazione