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Ex minimi. Esonero da comunicazione annuale dati Iva

ContabilitàL’esonero scatta se hanno prodotto un volume d’affari pari o inferiore a 25.822,84.

Non tutti gli operatori hanno posto la giusta attenzione al fatto che per i soggetti c.d. “ex minimi”, cioè quelli che adottano il regime contabile agevolato, ormai abrogato dalla L. 190/2014, vi sia un limite di riferimento per la verifica della necessità di presentare la comunicazione dati IVA maggiorato rispetto a gli altri contribuenti.
È il Provv. 185825/2011 che, al paragrafo 5.2 lett. c), detta il limite di euro 25.822,84 e non di 25.000 euro come si potrebbe credere.

Esonero dagli adempimenti per gli ex minimi
– I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
• registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA;
• tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’art. 16, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
• liquidazioni e versamenti periodici IVA;
• versamento dell’acconto annuale IVA;
• presentazione della dichiarazione IRAP, di cui all’art. 19, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta.

Adempimenti ancora dovuti – I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono tenuti ai seguenti adempimenti, tra cui appunto la presentazione della comunicazione dati IVA, ma solo se il volume d’affari 2014 è pari o superiore a 25.822,84 euro:
conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n.696;
comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
• presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e IVA;
• versamento annuale dell’IVA;
• versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
• versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’’imposta sul reddito delle persone fisiche;
• adempimenti dei sostituti d’imposta previsti dall’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 5 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
• comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (spesometro);
• comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999, e dal D.M. 21 novembre 2001.

I requisiti soggettivi – Si ricorda, per completezza, che erano ammessi al regime contabile agevolato di cui all’art.27 co.3 del D.L. 98/2011, abrogato dalla L. 190/2014, le persone fisiche che, pur avendo:
– nell’anno solare precedente conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
– non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
– non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
– né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c),Tuir;
– nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
– non si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
– sono soggetti residenti;
– non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

FONTE. fiscal-focus.info

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