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IVA per cassa: opzione 2014

ivaLa conferma in dichiarazione per chi ha aderito al regime dall’1.01.2014.

Premessa – A decorrere dall’1.12.2012 è entrato in vigore il nuovo regime della liquidazione “IVA per cassa”, introdotto dall’art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 (in sostituzione del precedente regime ex art. 7, D.L. n. 185/2008).
È opportuno sottolineare che l’adesione al regime in questione avviene tramite comportamento concludente con opzione da esercitarsi nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione, da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione mediante comportamento concludente.

L’opzione – L’opzione: i) ha effetto a decorrere dall’1.1 dell’anno in cui la stessa viene esercitata o dalla data di inizio dell’attività; ii) è vincolante per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del previsto limite del volume d’affari (in tal caso torna applicabile il regime ordinario); iii) decorso il triennio, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell’opzione.

Adesione nel 2012: scelta se proseguire o passare al regime ordinario
– Per i soggetti che hanno aderito a tale regime a partire dall’1.12.2012 la relativa conferma è avvenuta nel Modello IVA 2013, periodo d’imposta 2012.
Tali soggetti per il 2015 devono scegliere se:
– proseguire con l’IVA per cassa, quindi con le medesime modalità fino ad ora adottate, senza necessità di effettuare alcuna comunicazione;
– applicare il regima IVA ordinario revocando la scelta fatta nel 2012. In tal caso le fatture emesse per le operazioni effettuate dall’1.1.2015 non riporteranno più il richiamo all’IVA per cassa e la revoca dell’opzione dovrà essere comunicata barrando l’apposita casella nel quadro VO del mod. IVA 2016 relativo al 2015.

Coloro, invece, che hanno aderito al nuovo regime a partire dall’1.01.2013 e dall’1.01.2014 sono vincolati all’applicazione rispettivamente fino al 31.12.2015 e al 31.12.2016.

I soggetti che aderiscono al regime dell’IVA per cassa dall’1.01.2015 – I contribuenti che adottano il regime dell’IVA per cassa a decorrere dall’1.1.2015 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2018.
Tali soggetti dovranno emettere le fatture complete della relativa dicitura per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2015 e comunicare la scelta del regime nel modello IVA 2016 relativo al 2015. Il regime andrà applicato obbligatoriamente fino al 31.12.2017, ferma restando la decadenza in caso di superamento del limite massimo di volume d’affari.

La gestione delle operazioni attive 2013 – Per i soggetti che hanno aderito al regime dell’IVA per cassa ex art. 32 – bis, D.L. 83/2012 a partire dall’1.12.2012 o dall’1.01.2013, è necessario porre particolare attenzione, nella Dichiarazione IVA 2015, alle operazioni compiute nel 2013 per le quali l’IVA è divenuta esigibile nel 2014.

In particolare, tali operazioni, che sono già state ricomprese nel volume d’affari 2013:
• andranno indicate nella sezione II del quadro VE in corrispondenza della relativa aliquota, concorrendo in tal modo alla determinazione dell’imposta;
• per evitare duplicazione del volume d’affari, essendo operazioni che hanno concorso a formare il volume d’affari nel precedente periodo d’imposta, dovranno essere indicate con segno meno nel rigo VE38.

La gestione delle operazioni 2014
– Per le operazioni attive effettuate durante il 2014, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta, si dovrà dare apposita indicazione nel rigo VE37 del quadro VE della Dichiarazione IVA 2015.

La gestione delle operazioni passive
– Per quanto riguarda le operazioni passive, va ribadito il diritto alla detrazione sorge al momento del pagamento, comunque dopo il decorso di 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

Per quanto riguarda le operazioni passive 2014:
– quelle per le quali l’IVA è divenuta detraibile nel 2014 andranno indicate tra gli acquisti imponibili (comprese fatture 2013 pagate nel 2014 o comunque per le quali è decorso un anno dal momento di effettuazione);
– quelle annotate nel 2014 per le quali invece l’imposta non è non è divenuta detraibile entro fine anno andranno indicate nel quadro VF, rigo VF19, colonne 1 e 2.
Nell’anno successivo in cui avranno dato luogo alla detrazione dell’Iva, le stesse saranno indicate tra gli acquisti imponibili del quadro VF e l’imponibile verrà indicato in diminuzione, in quanto avrà già concorso alla determinazione del totale degli acquisti relativo al 2014.

Per quanto riguarda invece le fatture 2013 pagate nel 2014, queste andranno indicate nel rigo VF20, con segno negativo.

FONTE: fiscal-focus.info

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