Telefisco 2015: i chiarimenti dell’Agenzia

Telefisco-2015Molte le novità apportate dalla Legge di stabilità 2015, L. 190/2014 e dai decreti di fine 2014 in materia tributaria, dunque molti i temi trattati in occasione di Telefisco 2015: appuntamento annuale in cui la stampa specializzata incontra i professionisti e i funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito riportiamo i principali chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria.

Split payment – L’Amministrazione Finanziaria ha confermato l’interpretazione che esclude dall’applicazione dello split payment i compensi erogati ai professionisti soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
Anche a parere dell’Amministrazione Finanziaria la volontà del Legislatore è quella di escludere dal meccanismo dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto.

Comunicazione black list – Nel corso di Telefisco 2015 è stato chiesto all’Amministrazione Finanziaria se il nuovo limite di esonero di 10.000,00 possa essere applicato per le operazioni poste in essere con tutte le controparti paradisiache residenti o localizzate in un determinato Stato. La risposta è stata negativa. Si è richiamato quanto espresso con la C.M. 31/E/2014, quindi il riferimento è al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.

Patent box – È stato chiarito che per usufruire dell’agevolazione in caso di cessione degli intagibles si dovrà reinvestire il 90% del corrispettivo ottenuto e non della plusvalenza realizzata.

Regime forfettario – In relazione al nuovo regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la verifica del superamento del limite dei ricavi sarà necessario considerare anche le cessioni all’esportazione verso la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, mentre il contribuente che nel 2014 operava con il “vecchio” regime dei minimi dovrà utilizzare il criterio di cassa.

Novità Irap – La deduzione integrale del costo del personale, assunto a tempo determinato, non vale anche per i lavoratori impiegati all’estero. L’Agenzia ha chiarito che non dovrebbe trovare applicazione in tal caso. Tra l’altro anche la deduzione per contributi assistenziali e previdenziali non è riconosciuta rispetto ai contributi per dipendenti impiegati all’estero (C.M. 19.11.2007, n. 61/E).

Credito d’imposta del 10% per contribuenti sprovvisti di forza lavoro – Il comma 21 della L. di stabilità 2015 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, (dal 2015 per i soggetti solari), per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10% dell’imposta lorda, determinata secondo le disposizioni del Decreto IRAP. Tale credito d’imposta IRAP genera una sopravvenienza attiva tassabile. L’Agenzia ha chiarito che ogni volta che il legislatore ha inteso escludere da imposizione una voce, lo ha fatto in modo esplicito. In questo caso non esistono norme specifiche che ne consentano la detassazione. Quindi, adottando un approccio interpretativo letterale, il credito sconta imposta, rappresentando una sopravvenienza attiva che, in quanto tale, risulta rilevante (ex art. 88 del Tuir), dato che non è disposto diversamente.
Per i lavoratori autonomi non rileva, invece, la sopravvenienza, in quanto gli artt.53 e 54 del Tuir non contemplano tali proventi come facenti parte della base imponibile.

Ravvedimento operoso – Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, il chiarimento più importante riguarda la possibilità di fruire delle nuove riduzioni anche per le violazioni, commesse prima del 1° gennaio 2015, che in base alle nuove norme soddisfano ancora i requisiti per poter accedere al ravvedimento.

Voluntary disclosure – Raddoppio dei termini di accertamento – Ci si è chiesti se si debba applicare il raddoppio dei termini dell’accertamento, in caso di detenzione di attività in Paesi black list. L’Agenzia ha chiarito che è prassi consolidata considerare in caso di detenzione di attività finanziarie e investimenti in un Paese black list, operante la presunzioneiuris tantum di cui all’art.12 D.L. 78/2009, secondo cui tali attività si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione – concetto applicabile in tutti i casi in esso contemplati.
Il comma 2-bis prevede che i termini di accertamento operato sulla base di tale presunzione vengano raddoppiati.
I commi 2 e 2-bis dell’art.12 hanno carattere procedimentale, quindi sono applicabili a tutti i periodi di imposta ancora accertabili (ex artt. 57 co. 3, D.P.R. 633/72 e art. c.1 e 2 D.P.R. 600/73), alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2009.
Dunque:
in caso di raddoppio dei termini e presunzione ex art.12 – e la violazione sia l’infedele dichiarazione, gli anni regolarizzabili vanno dal 2006 al 2013, nella VD effettuata nel 2015; se la violazione è l’omessa dichiarazione, gli anni regolarizzabili vanno dal 2004 al 2013, nella VD effettuata nel 2015;
in caso non vi sia il raddoppio dei termini e presunzione ex art.12 – e la violazione sia l’omessa dichiarazione, e la violazione sia l’infedele dichiarazione, gli anni regolarizzabili vanno dal 2006 al 2013, nella VD effettuata nel 2015; se la violazione è l’omessa dichiarazione, gli anni regolarizzabili vanno dal 2004 al 2013, nella VD effettuata nel 2015.

Soggetti collegati – Chi sono i soggetti collegati contemplati dal modulo ministeriale della VOLUNTARY DISCLOSURE? L’Agenzia ha chiarito che essi sono tutti quei soggetti che hanno una posizione rilevante di collegamento:
– o con le somme (attività finanziarie e patrimoniali) detenute all’estero, oggetto di emersione (es. i cointestatari, legati o coloro che hanno alimentato la provvista finanziaria);
– o con i redditi oggetto di irregolarità – voluntary nazionale – (es. soci di società di persone o trasparenti).

Società in perdita sistematica – L’Amministrazione Finanziaria è tornata a ribadire che le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni in tema di società in perdita sistematica trovano applicazione solo a decorrere dall’anno 2014, come già chiarito con la Circolare 31/E del 2014. Non sarà quindi possibile beneficiare retroattivamente del nuovo periodo di osservazione quinquennale nelle annualità 2012 e 2013.

Redditometro – Toccato anche il redditometro tra gli argomenti posti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. Anche in questa occasione i tecnici delle Entrate hanno confermato la possibilità per il contribuente di fornire la prova che le spese contestate dall’Amministrazione Finanziaria sono state sostenute (in tutto o in parte) con risparmi di annualità precedenti.

FONTE: fiscal-focus.info