SISTRI. Dal 1° febbraio 2015 potranno essere sanzionate le mancate iscrizioni o l’omesso pagamento al Sistri.

sistri-258Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260 -bis , commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015”. È questo quanto si legge all’articolo 9 del c.d. Milleproroghe (Decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192).
Previsione, questa, che però non può che generare qualche perplessità, soprattutto ove si consideri che l’intero sistema ancora non è operativo.

Appaiono quindi perfettamente condivisibili le proteste di alcune associazioni di categoria affinché sia sospesa la richiesta di versamento dei contributi e delle relative sanzioni “sino a quando non si avrà un sistema funzionante, al minor costo possibile per le aziende aderenti”.

Effettivamente il sistema del Sistri naviga da tempo in una sorta di “limbo degli adempimenti” e, ad oggi, l’unica cosa che è possibile affermare è che il Milleproroghe ha sdoppiato il sistema sanzionatorio, creando non poca confusione.

È infatti da sottolineare che:
– le sanzioni previste per l’utilizzo del sistema Sistri non potranno essere applicate sino al 31 dicembre 2015;
– le sanzioni per la mancata iscrizione o l’omesso pagamento del contributo Sistri potranno essere irrogate già dal 1° febbraio 2015.

Quindi, sebbene l’intera operatività del sistema sia stata fatta slittare di un anno, le imprese sono comunque chiamate a pagare un contributo che, ovviamente, non è di alcuna utilità.

L’incoerenza dell’intero sistema tracciato può essere letta anche nel comunicato stampa diffuso da Rete Imprese Italia: “Ora si chiede di pagare per un sistema la cui operatività è stata differita di un anno e che non è mai divenuto effettivamente operativo, tanto che nei prossimi mesi sarà archiviato in maniera definitiva”.

Chi è chiamato alle casse
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 152/2006, sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):

– gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi originati da:
• attività agricole e agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152del 2006;
• attività con più di dieci dipendenti di cui all’art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
• attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152 del 2006;
• attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti urbani nella regione Campania;
• attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006.
– gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
– gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
– in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
– i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Possono inoltre aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli appena richiamati.

FONTE: fiscal-focus.info