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Split Payment & Reverse Charge

ContabilitàPremessa – La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto rilevanti novità in campo IVA, specie per ciò che riguarda i rapporti con la P.A.
Abbiamo più volte segnalato su queste pagine l’introduzione del meccanismo dello split payment, con il quale, nell’ottica di prevenire manovre elusive, s’incarica l’ente acquirente di versare direttamente l’IVA all’Erario, corrispondendo al fornitore il corrispettivo al netto dell’IVA.

La richiamata disposizione va a intrecciarsi (pericolosamente) con un’altra novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, ovvero l’estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni “di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Si ricorda che la nuova norma trova applicazione in ogni caso, a condizione che il committente sia un soggetto passivo.

L’incrocio delle due norme – Il meccanismo dello split payment NON si applica agli acquisti effettuati dalla P.A. per i quali gli enti pubblici in questione “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”.
In sostanza, vengono assoggettate allo split payment tutti gli acquisti effettuati dalla P.A., sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, a eccezione di quelli per i quali l’ente è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge.
L’esonero dall’applicazione dello split payment degli acquisti per i quali l’ente è debitore d’imposta, in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge, s’intreccia con l’estensione del meccanismo del reverse charge nel settore edile.
Infatti si dovrà attentamente valutare quando trova applicazione il reverse charge e quando invece trova applicazione lo split payment.

Quando l’ente pubblico è debitore d’imposta – Tale distinzione rende necessario chiarire quando l’ente pubblico è obbligato all’applicazione del reverse charge in quanto riveste la qualifica di soggetto passivo IVA. In tal senso, è opportuno rifarsi dal dettato dell’art. 4, co. 5, D.P.R. 633/1972, il quale dispone che non sono considerate attività commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità. Per le suddette attività, dunque, troverà applicazione lo split payment e non il reverse charge.

Esempio 1 – La società alfa SRL eroga al Comune di Cosenza servizi di pulizia dei locali riservati alla Sezione anagrafe.
In tal caso, pur trattandosi (presumibilmente) di prestazioni soggette a reverse charge dal 1° gennaio 2015, troverà applicazione lo split payment, in quanto l’ente agisce in qualità di privato (veste istituzionale) e non potrà assolvere l’IVA con il meccanismo del reverse charge. Diversamente, qualora tali operazioni siano riconducibili alla sfera commerciale dell’ente, troverà applicazione il reverse charge.

Esempio 2 – Un professionista non residente eroga al Comune di Roma servizi “generici”.
In tal caso, troverà applicazione il reverse charge ex art. 17, co. 2 D.P.R. 633/1972, se l’ente agisce in qualità soggetto passivo IVA, e non lo split payment.

Esempio 3 – Un professionista non residente eroga al Comune di Roma prestazioni per la progettazione di un edificio.

In tal caso, troverà applicazione il reverse charge ex art. 17, co. 2 D.P.R. 633/1972. Tale prestazione è infatti territorialmente rilevante in Italia ex art. 7 –quater, D.P.R. 633/1972 ma l’IVA dovrà essere assolta dall’ente pubblico con il meccanismo del reverse charge, sempre che tali operazioni siano riconducibili nella sfera commerciale e dunque si tratti di un rapporto B2B.

FONTE: fiscal-focus.info

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