Legge di Stabilità per il 2015: tutte le novità per imprese e società
Crediti verso la Pa compensabili con cartelle esattoriali, cresce la tassazione sugli utili degli enti non profit, piano di rateazione bis per le associazioni sportive dilettantistiche.
Dopo i contributi sul nuovo regime forfetario per i contribuenti “minimi”, sul pacchetto Iva e sulle norme in ambito Irap, concludiamo la presentazione delle misure fiscali contenute nella Stabilità 2015 (legge 190/2014) di interesse per imprenditori, professionisti, società ed enti, con una carrellata sulle altre principali disposizioni.
Crediti verso la Pa compensabili con cartelle esattoriali
Le imprese e i lavoratori autonomi che vantano crediti per somministrazioni, forniture, appalti e servizi resi ad amministrazioni statali ed enti territoriali, locali e del Servizio sanitario nazionale, anche nel 2015 potranno utilizzare tali somme in compensazione, per estinguere debiti iscritti a ruolo. È stata infatti prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la disposizione – contenuta nel Dl 145/2013 – che riconosceva tale possibilità soltanto per l’anno 2014. Deve trattarsi di crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, di importo non inferiore alla somma iscritta a ruolo. Per l’effettiva operatività della norma, occorre un decreto ministeriale d’attuazione, la cui adozione dovrà avvenire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità (comma 19).
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo con nuove regole
Molte le modifiche apportate alla disciplina del credito d’imposta per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013). Queste le principali (commi 35 e 36):
- più ampia la platea dei beneficiari (l’agevolazione ora spetta a tutte le imprese, non più soltanto a quelle con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro)
- più lunga la durata dell’agevolazione, fino al 2019 (prima era prevista fino al 2016)
- meno alta la soglia minima di investimenti agevolabili, fissata a 30mila euro (non più 50mila)
- raddoppiato (5 milioni di euro, anziché 2,5) il tetto massimo di credito annuale per impresa
- dimezzata la misura del credito, ora fissata al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015 (la misura del 50% resta per le spese relative al personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e start up innovative)
- esclusione dei brevetti dalla tipologia di attività agevolabili.
Regime agevolato per i redditi da utilizzo di beni immateriali
Per i titolari di redditi d’impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo, è stato introdotto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, un regime fiscale agevolato (“patent box”), che prevede l’esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili). Per i primi due anni (2015 e 2016), la percentuale di esclusione è ridotta, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento. Il regime è facoltativo; l’opzione dura per cinque esercizi ed è irrevocabile. La quota di reddito agevolabile è calcolata in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene e i costi complessivi per la sua produzione. Inoltre, le plusvalenze per la cessione dei beni immateriali sono integralmente detassate, se almeno il 90% di quanto incassato viene reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Le disposizioni attuative verranno stabilite con un decreto dello Sviluppo economico, di concerto con il Mef (commi 37-45).
Investimenti nelle aree svantaggiate: ampliamento dei limiti temporali
In merito al credito di imposta a favore delle imprese che effettuano, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise (articolo 1, commi 271-279, legge 296/2006), la Stabilità 2015 (comma 46) ha precisato che lo stesso spetta per gli investimenti effettuati tra il 2007 e il 2013, per i quali l’Agenzia delle Entrate ha confermato la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti iniziati in precedenza, salvo che si tratti di mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente norma (articolo 8 della legge 388/2000).
Bonus per il wi-fi in albergo
Il comma 149 della Stabilità 2015 interviene sulla norma contenuta nell’articolo 2 del Dl 83/2014 (“decreto cultura e turismo”) che, per sostenere la competitività del settore turismo, favorisce la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, riconoscendo – per gli anni dal 2014 al 2016 – un credito d’imposta, nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo: impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di
servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme specializzate; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
In particolare, per le spese relative a impianti wi-fi, l’accesso al bonus è stato subordinato alla condizione che la struttura ricettiva metta a disposizione dei clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno un megabit in download.
Per alcuni bonus, in arrivo una limatura della percentuale di frizione
Entro il 30 gennaio, un Dpcm dovrà stabilire in che misura ridurre le percentuali di fruizione di alcuni crediti d’imposta; l’intervento dovrà garantire benefici alle casse statali per 16,3 milioni di euro quest’anno e per 23,7 milioni a partire dal 2016 (comma 242). Le agevolazioni in attesa di ridimensionamento sono: rimborso parziale dell’accisa su benzina e Gpl per taxi (Dl 989/1964, tabella A, punto 13); gasolio e Gpl per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (articolo 8, comma 10, lettera c, legge 448/1998; articolo 2, comma 12, legge 203/2008); credito d’imposta per nuove iniziative imprenditoriali (articolo 13, legge 388/2000); credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese (articolo 61, comma 13, legge 289/2002); credito d’imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software (articolo 50, commi 6 e 13-bis, Dl 269/2003); credito d’imposta per opere dell’ingegno digitali (articolo 11-bis, comma 1, Dl 179/2012); credito di imposta per investimenti di imprese di prodotti editoriali (articolo 8, legge 62/2001).
Cresce la tassazione sugli utili degli enti non profit, già dal 2014
Sensibilmente ridotta, dal 95 al 22,26%, la quota di utili percepiti dagli enti non profit non soggetta a tassazione; di conseguenza, la quota imponibile è passata dal 5 al 77,74 per cento. Ciò, con riferimento già agli utili distribuiti dall’1 gennaio 2014. Per compensare l’effetto retroattivo della disposizione, è stato previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari alla maggiore imposta dovuta, nello stesso 2014, in applicazione della modifica normativa. Il credito andrà indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso all’1 gennaio 2014 e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire: dall’1 gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare; dall’1 gennaio 2017, nella medesima misura; dall’1 gennaio 2018, nella misura rimanente (commi 655 e 656).
Accertamenti: aumenta il compenso per i Comuni collaborativi
Incrementata dal 50 al 55%, per gli anni dal 2015 al 2017, la quota riconosciuta ai Comuni sulle maggiori somme riscosse a titolo definitivo – relative a tributi statali e sanzioni civili applicate sui maggiori contributi – a seguito della partecipazione dell’ente locale all’attività di accertamento (comma 702).
Associazioni sportive dilettantistiche: piano di rateazione bis
Concessa una seconda possibilità di dilazione del debito fiscale alle associazioni sportive dilettantistiche (e relative sezioni) senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, che sono decadute da quel beneficio entro il 31 ottobre 2014. Si tratta delle somme dovute in base alle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dell’attività di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972) e agli avvisi di accertamento, agli accertamenti con adesione, alle mediazioni e alle conciliazioni giudiziali, riguardanti Ires, Irap e Iva. Si potrà ottenere un nuovo piano di pagamento frazionato, facendone richiesta entro il 30 giugno 2015 (comma 710).
Associazioni sportive dilettantistiche: limite tracciabilità pagamenti
Innalzato a 1.000 euro (la precedente soglia era fissata a 516,46 euro) il limite previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 133/1999, che detta disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche. Se di importo pari o superiore a quella cifra, i pagamenti a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche nonché i versamenti effettuati da questi soggetti, devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali ovvero con altri mezzi tracciabili, cioè idonei a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (comma 713).
FONTE: fiscooggi.it
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