Legge di Stabilità: novità per l’autotrasporto

AutotraspImportanti novità sono state introdotte per il settore dell’autotrasporto con la Legge di Stabilità 2015: non sono soltanto state infatti riformulate le definizioni di vettore, committente, sub-vettore, ma è stata anche introdotta una nuova disciplina della sub-vettura, sono stati stanziati nuovi finanziamenti per 250 milioni di euro, è stato confermato il rimborso delle accise sul gasolio fino al 2018 (eccezion fatta per i veicoli Euro 0), è stata introdotta una nuova forma di responsabilità solidale, è stata prevista la libera determinazione del corrispettivo del trasporto, sono stati modificati i requisiti per l’idoneità finanziaria ed è stato introdotto l’obbligo di negoziazione assistita per le controversie legate a contratti di trasporto.

Il contributo

Il comma 150 della Legge di Stabilità autorizza la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto. Le relative risorse saranno ripartite con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. È tuttavia previsto che una quota non superiore al 20 per cento di tali risorse sia destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

L’eliminazione della scheda di trasporto
Dal 19 luglio 2009 vige l’obbligo di compilazione della scheda di trasporto: il committente era tenuto a compilare un’apposita scheda, completa degli elementi essenziali richiesti, che doveva essere conservata a bordo del veicolo, a cura del vettore.
Era tuttavia possibile evitare la compilazione della scheda in oggetto se il ddt era integrato con gli specifici dati richiesti per la stessa.

Ebbene, con la legge di stabilità del 2015 l’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è stato abrogato e, di conseguenza, sono stati soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto: ciò significa che, dal 1° gennaio, sugli addetti del settore trasporti graverà un obbligo in meno, mentre più difficili saranno i controlli.

A tal proposito è intervenuta la circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/9221/14/108/44 con la quale è stato chiarito che, in assenza della scheda di trasporto, le generalità del committente possono essere desunte dalle istruzioni scritte sul trasporto da tenere comunque a bordo o, in mancanza, sfruttando i poteri di richiesta informazioni previsti dall’articolo 180 del Codice della strada.
Viene infine espressamente chiarito che se il contratto di trasporto non è in forma scritta, non è più punibile il committente che non consegna al vettore la dichiarazione di presa visione del documento da cui risulti il numero di iscrizione all’Albo autotrasportatori.
È stato tuttavia precisato che le sanzioni accertate prima del 1° gennaio 2015, relative alle schede di trasporto, restano comunque valide, anche se non ancora notificate.

La nuova responsabilità solidale
All’atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Nel caso in cui il committente non richieda l’attestazione in oggetto le conseguenze sono diverse a seconda che il contratto sia in forma scritta o meno:
– se il contratto è in forma scritta, il committente che non effettua le verifiche deve ritenersi obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento;
– in caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica, oltre a dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

La libera determinazione del corrispettivo
Secondo le disposizioni finora vigenti, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, l’importo a favore del vettore doveva essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, in modo da garantire, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti.
Tali costi minimi erano individuati nell’ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e le organizzazioni associative dei committenti.

Grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, sebbene sia espressamente previsto che è necessario tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

FONTE: fiscal-focus.info