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Antiriciclaggio & ASD: sparisce la soglia dei 516,46 euro

Antiriciclaggio EuroObbligo di tracciabilità riservato soltanto alle transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Il comma 713 della Legge di stabilità 2015 interviene sulla disciplina in tema di tracciabilità delle transazioni per enti e associazioni, portando a 1.000 euro la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni (non più i 516,46 euro).

Dal 1° gennaio 2015, pertanto, le soglie per la tracciabilità delle operazioni previste per le associazioni ed enti si sono allineate agli importi richiamati dalla normativa antiriciclaggio per tutte le movimentazioni di denaro contante.

La disciplina ante-riforma
– Ai sensi dell’articolo 25, comma 5 della Legge 133/1999 “i pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.

Tutti i versamenti e i pagamenti di importo superiore a 516,46 euro da parte di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche dovevano pertanto transitare su apposito conto corrente bancario, oppure dovevano essere comunque effettuate in modo da poter dare evidenza del soggetto erogante o del soggetto percipiente.

L’inosservanza della disposizione in oggetto comportava la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, (che, come noto, delinea l’apposito regime tributario di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche), nonché l’applicazione di una sanzione pecuniaria (da 258,23 a 2.065,83 euro).

È inoltre da ricordare che, così come chiarito con la risoluzione 102/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate, la normativa in tema di tracciabilità dei pagamenti non può essere limitata al campo delle associazioni sportive dilettantistiche ma a tutti i soggetti che applicano il regime speciale della Legge 398/91, tra le quali le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco.

La disciplina attuale – A seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015, come sopra anticipato, il nuovo limite previsto per la tracciabilità delle operazioni è pari a 1.000 euro.

Pertanto, ogni associazione o ente che debba effettuare una transazione in denaro di importo superiore alla suddetta somma, deve ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili (come espressamente stabilisce la disciplina antiriciclaggio), in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (così come prevede la Legge 133/1999).

Qualora siano disattese le disposizioni richiamate,si ritiene che le sanzioni irrogabili siano sia quelle previste dalla disciplina fiscale sia quelle previste dalla disciplina antiriciclaggio.
Pertanto, l’ente o l’associazione (e non solo l’associazione sportiva dilettantistica), potrà vedersi irrogare le seguenti sanzioni:
– sanzione pecuniaria da 258,23 a 2.065,83 euro e perdita della possibilità di poter beneficiare del regime fiscal di favore di cui alla Legge 398/1991;
– sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, ai sensi dell’articolo 58 D.Lgs. 231/2007 (disciplina antiriciclaggio).

Sicuramente le maggiori difficoltà saranno connesse all’individuazione delle fattispecie nelle quali l’operazione può ritenersi frazionata.

FONTE: fiscal-focus.info

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