Nuovo regime dei minimi: i modelli si adeguano

AgEntCome ormai noto, con la Legge di Stabilità 2015 è stata introdotta una nuova disciplina per i contribuenti “minimi” (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014).

Ipotizziamo, quindi, che un contribuente voglia aprire una nuova partita iva a gennaio 2015, e voglia altresì aderire al nuovo regime.
Ebbene, come può il contribuente in oggetto esprimere tale opzione?

L’Agenzia delle Entrate ha posto rimedio a suddetta situazione chiarendo, con il comunicato stampa del 31 dicembre 2014, che le nuove partite Iva, in attesa dell’approvazione del modello aggiornato, potranno aderire al particolare tipo di tassazione barrando, nella dichiarazione di inizio attività, la casella prevista per l’adesione al precedente regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011.

Il nuovo regime dei minimi – Il nuovo regime dei minimi, introdotto con la Legge di Stabilità 2015, interessa sia i professionisti che i lavoratori autonomi che intendono esercitare l’attività in forma individuale e prevedono compensi o ricavi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del codice Ateco).

I contribuenti che aderiranno al regime in oggetto potranno beneficiare dell’applicazione di un’imposta unica, che sostituirà Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, e sarà ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi.

Altri vantaggi sono inoltre previsti per i contribuenti che decideranno di aderire del nuovo regime: nessuna ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva e dai principali adempimenti, come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Inoltre, a differenza del precedente regime dei minimi, in questo caso non è previsto nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere.

Il nuovo regime si rende inoltre particolarmente conveniente per chi inizia una nuova attività: in questo caso, infatti, sarà possibile beneficiare di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.

FONTE: fiscal-focus.info