Semplificazioni: Vademecum del Fisco
Con la circolare 31 illustrate le novità del decreto.
Premessa – Con la circolare 31/E l’Agenzia ha illustrato le numerose semplificazioni introdotte dal D.L. n. 175/2014 in favore di persone fisiche, professionisti e imprese. Le nuove norme snelliscono numerosi adempimenti ed eliminano le procedure superflue, rendendo, di fatto, più facile il rapporto tra contribuenti e Amministrazione fiscale. Le novità in materia di dichiarazione precompilata e rimborsi Iva troveranno invece spazio in circolari dedicate.
Adempimenti semplificati – Non è più necessaria la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non supera i 100mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Inoltre, una volta presentata la dichiarazione di successione, non sarà più necessario presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborsi fiscali. Altra novità in materia riguarda la documentazione, che potrà essere consegnata in copia non autenticata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Infine, la circolare chiarisce che in applicazione del principio del favor rei non scatteranno sanzioni nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di successione nei termini e che in base alla nuova norma non sarebbero più tenuti a farlo.
Agevolazione prima casa – Criteri più semplici anche per l’individuazione delle abitazioni per le quali è possibile fruire dell’agevolazione Iva “prima casa”. Con la nuova disciplina, l’Iva agevolata al 4% si applica infatti a tutti i trasferimenti delle abitazioni (non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come già avviene per l’imposta di registro). L’applicazione dell’Iva sulla “prima casa” è quindi ora vincolata esclusivamente alla categoria catastale dell’immobile e a questi fini non hanno più nessun rilievo le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969 per contraddistinguere le abitazioni “di lusso”.
Rimborsi – A partire dal 1° gennaio 2015 scattano in automatico gli interessi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale. Gli interessi saranno, infatti, erogati contemporaneamente al rimborso e inizieranno a maturare a partire dal sessantunesimo giorno, nel caso in cui l’erogazione spetta all’Agente della riscossione, o a partire dal ventunesimo giorno dalla comunicazione dell’ufficio competente quando il rimborso è disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Addizionali regionali e comunali – Già a partire dal periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’Irpef sarà determinata in base al domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2014 (e non più al 31 dicembre), come già accade per l’addizionale comunale. Inoltre, l’acconto 2015 dell’addizionale comunale sarà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo 2014.
Vitto e alloggio – Dal 2015 le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compensi per il professionista. In questo modo il committente deduce le spese di vitto e alloggio a prescindere dalla ricezione della parcella e il professionista non le considera più né compensi in natura né spese per la produzione del reddito.
Comunicazione opzioni – Scompare l’obbligo di inviare la comunicazione per aderire ai regimi speciali, come la Trasparenza fiscale e il Consolidato nazionale. I contribuenti con Unico 2015 potranno esercitare l’opzione direttamente in dichiarazione. Si amplia il periodo di osservazione per le società con perdite fiscali in periodi d’imposta consecutivi, che passa da 3 a 5 anni. In particolare, in relazione al 2014 la disciplina sulle società in perdita sistematica si applica soltanto in presenza di perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d’imposta, oppure, se nei 5 precedenti periodi d’imposta quattro siano in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo previsto dalle norme in materia di società di comodo.
Black list – Disciplina più semplice anche per la comunicazione delle operazioni con i Paesi Black list. Il valore complessivo annuale delle operazioni da comunicare viene infatti elevato a 10mila euro (prima il limite era di 500 euro per operazione). Il decreto stabilisce inoltre che i dati relativi ai rapporti con i Paesi Black list devono essere comunicati ogni 12 mesi (non più con cadenza mensile o trimestrale).
Esportatori abituali e lettere d’intento – L’invio delle lettere d’intento con cui gli esportatori abituali manifestano la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva diventa telematico. Il relativo software Dichiarazione d’intento è già disponibile e attivo sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’invio telematico delle lettere d’intento diventa obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2015, tuttavia, per adeguarsi al nuovo sistema c’è tempo sino all’11 febbraio.
FONTE: fiscal-focus.info