IVA 2015: On line le bozze dei modelli
Con il comunicato stampa diffuso ieri, l’Amministrazione Finanziaria ha reso nota la pubblicazione delle bozze modelli IVA e IVA base 2015, da utilizzare per il periodo d’imposta 2014.
Numerose le novità da segnalare.
Il quadro VX è stato opportunamente modificato per tener conto delle novità introdotte dal D.Lgs. semplificazioni (175/2014).
Con l’art. 13 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288) vengono ridisegnate le regole per i rimborsi dell’eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l’ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie. Il suddetto limite viene ora fissato a euro 15.000,00.
Il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, prevede che i rimborsi eccedenti la soglia di euro 15.000 possano essere eseguiti senza la presentazione della garanzia (è presenta la casella 6 del rigo VX3 per indicare che si è esonerati dal presentare la garanzia):
• previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza (trimestrale) da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo;
• a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
1. il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%;
2. la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
3. l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
4. non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
5. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.
La sussistenza delle condizioni per l’esonero dalla presentazione delle garanzia deve essere indicata nel rigo VX4.
Nel quadro VE, rigo VE30, gli esportatori abituali indicheranno gli stessi dati contenuti nel nuovo modello di lettera d’intento, approvato con provvedimento del 12 dicembre scorso. È stato previsto, infatti, un nuovo campo, il 5, per indicare le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
Si ricorda che con l’art. 20 del D.Lgs. semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90) trasferisce in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento.
Sempre nel quadro VE, il rigo VE34 da quest’anno è denominato “Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”. Si tratta delle operazioni che lo scorso anno erano indicate nel rigo VE39. I righi successivi sono stati rinumerati.
Nella sezione 2 righi VO23 e VO24 sono state introdotte le caselle per comunicare le opzioni di cui all’articolo 1, commi 1093 e 1094, della Legge n.296 del 2006 esercitate dalle società agricole.
In merito ai regimi opzionali per le società agricole, è bene premettere che gli stessi erano stati aboliti dalla Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012).
L’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 12/E/2013 chiariva che:
• a partire dal 2013 l’opzione per i regimi fiscali in questione non poteva più essere esercitata;
• le opzioni già esercitate rimanevano efficaci fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (dal 2015 in caso di coincidenza con l’esercizio solare);
• per i contribuenti che avevano esercitato le opzioni summenzionate restava valida la possibilità di determinare, per il periodo transitorio il reddito imponibile sulla base dei regimi catastale e forfetario.
Tale norma è stata fatta “rivivere” dalla legge di stabilità per il 2014, n. 147 del 2013, con effetto dal primo gennaio 2014, pertanto è stata inserita la possibilità per il 2014 di esercitare l’opzione.
FONTE: fiscal-focus.info