☎ 0871/411530   ✉ info@abruzzoconsulting.it   ⌂ Via D. Spezioli, 16 (Theate Center) - 66100 Chieti (CH)

  •  
  •  

Modello Irap 2015: bozza on-line

IRAPDal prossimo anno, l’opzione per i soggetti IRPEF in ordinaria, per la determinazione della base imponibile con le regole Ires, va esercitata direttamente in dichiarazione

Fa il suo debutto on-line, dopo il 730, il modello della dichiarazione “Irap 2015” (e relative istruzioni), con novità in tema di agevolazioni e semplificazioni.

Le nuove deduzioni – È prevista la deduzione, fino a 15.000 euro per dipendente, del costo sostenuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato che vanno a incrementare la base occupazionale. L’agevolazione vale per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi.
Viene incrementata, poi, la deduzione forfetaria per ogni dipendente a tempo indeterminato.
La deduzione “base” passa da 4.600 a 7.500 euro ovvero, per le donne e i lavoratori con meno di 35 anni, da 10.600 a 13.500 euro.
Invece, la deduzione “maggiorata” per le assunzioni nel sud Italia è incrementata da 9.200 euro a 15.000 euro (per donne e lavoratori under 35 si sale da 15.200 a 21mila euro).
Ritocco anche per la deduzione forfetaria graduata in funzione della base imponibile che ora, quando questa non supera 181.000 euro, spetta nella misura di 8.000 euro (in precedenza ammontava a 7.350 euro).

L’eccedenza ACE –
Altra novità da segnalare è la possibilità di trasformare l’eccedenza Ace, evidenziata nel modello Unico, in credito d’imposta utilizzabile, ai fini Irap, in cinque quote annuali di pari importo.
Ricordiamo che l’Ace, introdotta dal decreto “salva-Italia” (articolo 1, comma 7, D.L. 201/2011), consiste in una detassazione ai fini delle imposte sui redditi in funzione dei nuovi apporti di capitali a favore dell’azienda. Il “decreto competitività” (D.L. 91/2014) è intervenuto sulla disciplina, consentendo di convertire le eccedenze non utilizzate in un credito d’imposta ai fini Irap (fino al 2013, invece, l’eccedenza veniva riportata automaticamente negli esercizi successivi, per essere utilizzata in deduzione del reddito imponibile).
L’intervento migliorativo della disciplina Ace, contenuto nell’art.19 del D.L. 91/2014, conv. in L. n. 116, pubblicata il 20 agosto 2014 sulla “Gazzetta Ufficiale”, riguarda tutte le società di persone e di capitali.
Per consentire alle imprese l’utilizzo dell’incentivo anche in esercizi in perdita fiscale (o comunque con redditi imponibili incapienti rispetto alla deduzione spettante), si stabilisce la facoltà di convertire le eccedenze di Ace inutilizzate in crediti di imposta.
Anziché riportarle a nuovo, le società potranno cioè trasformare le eccedenze di Ace in crediti d’imposta, applicando le vigenti aliquote Ires (27,5%) o Irpef (scaglioni previsti dall’articolo 11 del Tuir).
I crediti si utilizzeranno, previa ripartizione in cinque quote annuali, per il pagamento dell’Irap.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, quindi, i contribuenti che presenteranno un’eccedenza Ace inutilizzabile per incapienza del reddito imponibile, potranno decidere di convertirla in credito d’imposta e di portarla a riduzione dell’Irap dovuta.
Detta facoltà si aggiunge all’unica possibilità finora ammessa in caso di eccedenze Ace, cioè quella del riporto delle stesse a riduzione delle basi imponibili Irpef o Ires degli esercizi successivi, senza limiti temporali.
Il nuovo credito d’imposta deve essere calcolato in base all’aliquota Ires o a quelle Irpef per scaglioni, tenuto conto della tipologia di contribuente interessato. L’eccedenza Ace non potrà, però, essere usufruita per intero e in una sola volta: la stessa, infatti, una volta convertita in credito d’imposta, dovrà essere suddivisa e utilizzata in cinque quote annuali di pari importo.
Le conseguenze di tale modifica, per i soggetti solari, si esplicheranno, per la prima volta, in sede di versamento delle imposte relative al 2014, vale a dire nel mese di giugno del prossimo anno (2015).
La scelta tra le due alternative (utilizzo a riduzione del reddito imponibile II.DD. ovvero conversione in credito d’imposta ai fini Irap), dovrà tener conto delle prospettive di ogni singolo contribuente sull’importo delle future basi imponibili Ires o Irpef e delle imposte dovute ai fini Irap, per un periodo pari ad almeno un quinquennio successivo alla scelta.
Ad esempio, una S.r.l. che nel modello Unico 2015 evidenzia eccedenze di deduzioni Ace per 100.000 euro potrà convertirle in un credito di 27.500 euro, da impiegare, 5500 euro all’anno (dal 2015 al 2019), a detrazione dell’Irap.

L’opzione per il calcolo con le regole IRES – Infine, fra le semplificazioni, si segnala la possibilità, per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, di effettuare l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta, secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5-bis, comma 2, D.Lgs. 446/1997), direttamente in dichiarazione e non più tramite apposita comunicazione, da presentare entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si effettua la scelta.

Frontespizio semplificato
– Sarà, inoltre, più veloce compilare il frontespizio grazie alla eliminazione, nella sezione dei dati del contribuente, dei campi relativi alla residenza anagrafica (per le persone fisiche) e alla sede legale (per gli altri soggetti), ovvero, se diverso, al domicilio fiscale.

FONTE: fiscal-focus.info

image_pdfimage_print
  • Condividi con i tuoi amici!