Esenti da TARI i magazzini e le aree produttive di rifiuti speciali

TARIRisoluzione n.2/DF del 9 dicembre 2014.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo a un quesito, chiarisce come debba essere determinata la superficie tassabile ai fini TARI. In particolare, stabilisce che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti vanno considerati intassabili ai fini del tributo, perché produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere da un intervento regolamentare in senso contrario del comune. Così sono escluse le aree scoperte, che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, in via continuativa e prevalente, se asservite al ciclo produttivo.

Caratteristiche della TARI –
Si ricorda che l’art. 1, co. 639, della L. n. 147 del 2013 ha istituito la IUC, idealmente costituita da IMU, TASI e TARI. Essa si fonda su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Soggetto passivo della Tari è “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Il presupposto comune a tutte le specie di prelievi per la produzione di rifiuti (Tarsu, Tares, Tari) è la disponibilità immediata del locale, nel senso che questo è in condizione di accogliere qualcuno in qualsiasi momento.
La TARI è corrisposta per anno solare. È il comune l’ente tenuto al calcolo e all’incasso della TARI e lo fa basandosi:
• sui criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99;
• o, in alternativa, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del 19.11.08, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

La superficie imponibile – La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
Fino a quando non saranno state attuate le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, previste dal D.L. n. 201/2011, art.14, co.9:
• la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
Possibili riduzioni ed esenzioni
– Il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
– abitazioni con unico occupante;
– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
– locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
fabbricati rurali ad uso abitativo;
– abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
Il comune può anche deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a queste, da ritenersi tassative (anche se derivanti da una libera scelta del comune), ma la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

I chiarimenti del Ministero – Il Ministero muove il suo ragionamento nella Risoluzione in commento (n.2/DF del 9.12.2014) dal comma 649 primo periodo della Legge di stabilità 2013, L. 147/2013, il quale stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori relativi, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La norma permette, quindi di considerare intassabili le aree, sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente, rifiuti speciali, perché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.
Tale primo periodo va tuttavia coordinato con il terzo periodo del comma 649 della L. 147/2013, che attribuisce ai comuni il compito di individuare tramite proprio regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
Ma tale norma opera solamente nei casi in cui i comuni possono procedere all’assimilazione, quindi alla tassazione.
Dunque, conclude il MEF, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili, perché produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del comune.
Così sono escluse le aree scoperte, che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, in via continuativa e prevalente, se asservite al ciclo produttivo.

FONTE: fiscal-focus.info