Acconto TFR. Il 16 dicembre 2014 scade il termine per il versamento dell’acconto sui rendimenti del TFR dei dipendenti
Premessa – A breve scade il versamento dell’acconto fiscale sui rendimenti del TFR dei dipendenti. Infatti, il prossimo 16 dicembre i datori di lavoro interessati dovranno corrispondere la prima rata dell’imposta sostituiva, pari all’11%, per pagare l’anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul “guadagno” (il rendimento) derivante dal proprio trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali.
I soggetti interessati – Il versamento è dovuto da tutti i datori di lavoro (sostituti d’imposta) e consiste nel determinare l’imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori e di versarla all’erario. Dunque, l’appuntamento non riguarda quei datori di lavoro che non sono anche sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici). Restano fuori anche i sostituti d’imposta che sono diventati tali durante l’anno precedente a quello per il quale è dovuto l’acconto che sono, in sostanza, le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso di quest’anno. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i sostituiti d’imposta in questione possono versare direttamente l’imposta, entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Grandi imprese – Al riguardo si rammenta che le imprese con più di 49 addetti (almeno 50), a partire dal 1° gennaio 2007, sono costrette a liberarsi del TFR maturando dei propri dipendenti sia nell’ipotesi in cui i lavoratori abbiano deciso o decidano di aderire alla previdenza integrativa (in tal caso devono versare il TFR al fondo pensione scelto) sia nell’ipotesi in cui abbiano deciso o decidano di conservare il TFR come retribuzione differita. In quest’ultimo caso però le imprese sono tenute a versare il TFR a un fondo di tesoreria statale gestito dall’INPS. Infatti, per effetto della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), tali imprese non gestiscono più il TFR dall’anno 2007 in poi, pertanto sono tenute ad adempiere al versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazione limitatamente alle quote di TFR accantonate fino al 31 dicembre 2006.
I criteri di calcolo – Due sono i criteri per poter versare l’imposta sostitutiva: il metodo storico e quello previsionale. Nel primo caso, l’acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno per la cessazione del rapporto a seguito, per esempio, di dimissioni o licenziamenti. Se si sceglie, invece, il metodo previsionale, il calcolo è effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, con riferimento ai soli dipendenti in forza al 30/11/2014. La base di calcolo sulla quale determinare l’acconto è composta dal TFR maturato fino al 31/12/2013 relativo ai dipendenti in forza al 30/11/2014, sul quale viene applicato l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Il calcolo dunque si basa su valutazioni di tipo previsionale che sarà possibile verificare soltanto a fine annualità.
Modalità di pagamento – L’imposta sostitutiva va versata (acconto e saldo) mediante il modello F24. Ciò consente ai datori di lavoro di poter esercitare eventuali compensazioni del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi.
Sanzioni – In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, si applica una sanzione pari al 30%. In particolare, si tratta di una violazione a cui è comunque applicabile il ravvedimento operoso nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione 770, nella quale vengono esposti i dati relativi agli importi dovuti e ai versamenti effettuati.
FONTE: fiscal-focus.info
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