Il fermo amministrativo è illegittimo se pregiudica il regolare funzionamento dell’attività lavorativa del contribuente
Sentenza della CTP di Ravenna.
Il fermo amministrativo è illegittimo se pregiudica il regolare funzionamento dell’attività lavorativa del contribuente.
È quanto emerge dalla sentenza n. 744/02/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna.
Il giudizio è stato intrapreso da un contribuente che non ha pagato la TARSU per gli anni dal 2007 al 2010 e che per questa ragione è finito nel mirino del concessionario per la riscossione che ha disposto il fermo amministrativo sull’automezzo di proprietà.
La difesa ha evidenziato:
- che il valore corrente del veicolo era pari a zero, quindi non solo non garantiva il credito azionato, ma creava un inutile aggravio di costi per il debitore;
- che il fermo rendeva impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in quanto il ritorno a casa alla chiusura degli esercizi commerciali, dove occasionalmente il ricorrente riesce a trovare temporanea occupazione, avviene a orari in cui non sono più disponibili i mezzi di trasporto pubblico.
Ebbene, l’adita CTP di Ravenna ha condiviso le censure mosse dal contribuente, annullando il provvedimento dell’esattore.
Il Collegio ha motivato l’annullamento del fermo facendo leva sui principi di logicità e ragionevolezza sanciti dallo Statuto del contribuente (L. n. 212/2000) alle cui disposizioni non può certo sottrarsi il concessionario, per effetto di quanto previsto dall’articolo 17.
Sicché, scrivono i giudici di primo grado, “quando il concessionario emette un provvedimento di fermo amministrativo di un veicolo, deve valutare non solo se il bene ha un valore tale da essere in grado di far fronte al credito da soddisfare ma anche accertare che non rivesta una rilevanza essenziale nello svolgimento dell’attività lavorativa del contribuente e, nel caso ricorra questa situazione, verificare l’eventuale esistenza di altri beni da sottoporre a fermo, in ogni caso motivare la misura cautelare scelta con riferimento sia alla persona del debitore sia ai rischi relativi al recupero del credito vantato in caso di scelte diverse”.
A giudizio della CTP, l’ente riscossore si è sottratto a tali valutazioni. L’opposizione del debitore è stata pertanto accolta, con compensazione delle spese.
FONTE: fiscal-focus.info
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