Certificazione Unica: Sul sito delle Entrate è stata pubblicata la bozza del nuovo modello, che i sostituti d’imposta debbono inviare entro il 7 marzo 2015
A partire dal 2015 per il periodo d’imposta 2014, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.
Il modello – Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
• Frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
• Quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
• Certificazione Unica 2015, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Soggetti obbligati all’invio – Sono tenuti all’invio del flusso telematico:
• coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988;
• sono altresì tenuti a d inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
Termini di presentazione – Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 7 marzo 2015.
Operazioni straordinarie e successioni – Nel gestire gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della certificazione unica, è necessario distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione del flusso, l’estinzione o meno del sostituto d’imposta.
Particolare attenzione deve essere posta in caso di operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto, qualora si verifichi un passaggio di personale dipendente a un diverso sostituto.
In questo caso il sostituto d’imposta cedente non è tenuto al rilascio della certificazione unica e non dovrà pertanto effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate.
Il sostituto d’imposta subentrante, tenuto al rilascio della certificazione unica, deve inviare entro il 7 marzo, la certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 301 a 331, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.
Utilizzo della certificazione – Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto i redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica (CUD 2014), è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché, nel caso di redditi da lavoro dipendente siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.
Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”. Il contribuente esonerato, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 131 166 della certificazione).
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali).
Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Si ricorda che i titolari della certificazione devono, in ogni caso, presentare:
• il quadro RM del Mod. UNICO 2015 Persone fisiche:
– se hanno percepito nel 2014 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
– se hanno percepito nel 2014 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
• il quadro RT del Mod. UNICO 2015 Persone fisiche:
– se nel 2014 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
– se nel 2014 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;
– se nel 2014 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta sostitutiva dovuta;
• il modulo RW, se nel 2014 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie.
FONTE: fiscal-focus.info