Premio INAIL. Ultima rata in scadenza il prossimo 17 novembre 2014

INAILIl prossimo 17 novembre 2014 scade l’ultimo giorno utile per il versamento della IV e ultima rata del premio di autoliquidazione 2013/2014.

Premessa – Ultimatum per i datori di lavoro che hanno optato per il pagamento rateale dei premi INAIL, scaduto il 16 maggio scorso. Infatti, entro il 17 novembre 2014 (il 16 novembre cade di domenica) va versata la IV rata del premio di autoliquidazione 2013/2014, senza alcuna maggiorazione. Nell’ultimo appuntamento, in particolare, bisogna versare il 25% del premio dovuto maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,01048548.

La riduzione – Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 67 dell’11 marzo 2014 sono state rese note le modalità applicative della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). In particolare, è stato stabilito che la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, per l’anno 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, è pari al 14,17%.

Soggetti interessati – A essere interessati all’adempimento in commento sono i datori di lavoro che hanno scelto di usufruire del pagamento rateale dell’autoliquidazione 2013/2014, scaduto lo scorso 16 maggio 2014. In particolare, sono obbligati all’assicurazione INAIL i datori di lavoro che, nell’esercizio delle attività, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124/1965. In via generale, sono assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita. Inoltre, sono espressamente inclusi tra gli assicurati anche i lavoratori che, pur in assenza di subordinazione, sono considerati meritevoli di tutela, quali i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma di prestazione occasionale, gli artigiani, il coniuge, i figli o altri parenti del datore di lavoro che lavorino alle sue dipendenze, i partecipanti all’impresa familiare e gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale.

Pagamento rateale – I datori di lavoro che si sono avvalsi del pagamento rateale, hanno dovuto pagare il totale del premio dovuto in tre appuntamenti:
a) entro il 16 maggio 2014 si è versato il 50% del premio dovuto;
b) entro il 16 agosto 2014 (termine che slitta al 20 agosto per la sospensione del periodo feriale) si è versato il 25% del premio dovuto maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00524274;
c) entro il 16 novembre 2014, invece, tocca al restante 25% del premio dovuto maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,01048548.

Modalità di pagamento – La rata del premio INAIL, in scadenza il prossimo 20 agosto, va versata mediante il modello unificato F24, compilando la “SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI”.

FONTE: fiscal-focus.info