730 pre-compilato: disponibile in via telematica già a partire dal 2015
Necessario un rodaggio di almeno due anni per essere completo di tutti i dati.
Il Consiglio dei ministri, riunitosi ieri pomeriggio, ha approvato il c.d. D.Lgs. semplificazioni, il cui esame preliminare era avvenuto lo scorso 20 giugno 2014.
Il decreto legislativo contiene disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della c.d. legge delega fiscale, di cui alla Legge n. 23 dell’11 marzo 2014.
Il D.Lgs. semplificazioni era sicuramente il provvedimento più atteso di quelli allo studio del Governo e il “cuore” del decreto era sicuramente l’attesissimo 730 “pre-compilato” da parte dell’Agenzia delle Entrate, che sarà reso disponibile in via telematica a 30 milioni di italiani, dipendenti e pensionati, già a partire dall’anno 2015.
Secondo le stime ci vorranno circa due anni di rodaggio per arrivare a regime, infatti, le Asl e farmacie dovranno comunicare alle Entrate i dati rilevanti solo dal 2016.
Il modello riporterà i dati noti all’Amministrazione (per esempio il CUD o la nuova CERTIFICAZIONE UNICA), così da avere a disposizione tutte le informazioni fiscali utili per la formazione del reddito e l’applicazione di detrazioni, agevolazioni, deduzioni e via dicendo, sfruttando la nuova super anagrafe finanziaria, con i dati sui conti correnti (mutui, assicurazioni, contributi previdenziali, ecc.).
Tutto questo comporta una rimodulazione delle scadenze.
I futuri beneficiari – La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati, che hanno i requisiti per presentare il modello 730.
Tale iniziativa si dovrebbe estendere entro 4-5 anni anche ai lavoratori autonomi, e quindi al modello UNICO.
Le opzioni – Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità:
• accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati;
• integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc…), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità.
Verifiche fiscali e responsabilità sproporzionate del vistatore– A seconda che il contribuente scelga di accettare o modificare la dichiarazione precompilata, sono previsti diversi iter di controllo:
• se il contribuente accetta il 730 senza modifiche, l’Agenzia non effettua alcun successivo controllo.
• vengono invece effettuati i consueti controlli formali, nel caso in cui vengano modificati dati che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
Se la dichiarazione è stata modificata attraverso CAF o professionisti abilitati (che naturalmente devono apporre il relativo visto di conformità), le eventuali richieste che seguono il controllo formale andranno inviate all’intermediario.
Se quest’ultimo, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, invia una dichiarazione di rettifica, paga solo la sanzione, mentre imposta e interessi sono a carico del contribuente.
Tutti questi diversi livelli di responsabilità saranno comunque chiariti da un apposito decreto del ministero dell’Economia entro il 30 novembre 2014.
Non è un caso che i professionisti, commercialisti in testa, temano di dover pagare salati i costi della semplificazione. Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Gerardo Longobardi, in occasione dell’audizione alla Camera, ha contestato la norma per cui, in caso di non conformità, il commercialista è responsabile del pagamento delle sanzioni, delle maggiori imposte e dei relativi interessi del contribuente.
FONTE: fiscal-focus.info