Corsi sulla Sicurezza. Chiarimenti sui requisiti per diventare docente
Non è necessaria l’iscrizione a un albo o a un ordine per aspirare a diventare docente di corsi in materia di salute e sicurezza.
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 21/2014 in materia di salute sicurezza, ha chiarito che per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro occorre dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al tempo, svolto per almeno 18 mesi “attività lavorativa o professionale” coerente con l’area tematica di docenza. Tali requisiti, in particolare, hanno valenza generale e sono indipendenti dalla appartenenza a un albo o a un ordine.
I quesiti – Il CNO dei Consulenti del Lavoro hanno avanzato istanza di interpello per sapere se il consulente del lavoro che “abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi” occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, è stato chiesto di sapere se il consulente “che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuando i relativi adempimenti” sia in possesso del criterio n. 5 previsto dal su menzionato decreto per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Formazione per la salute e sicurezza – La disciplina che definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti è contenuta nel decreto 6 marzo 2013, attuativo dell’art. 6, c. 8, lett. m-bis del T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). Tal criteri, che vanno uniti al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, sono si e hanno lo scopo di innalzare il livello qualitativo delle lezioni. Da notare che i corsi di formazione per datore di lavoro che svolga “in proprio” i compiti di RSPP, per i lavoratori, i dirigenti e preposti possono essere tenuti esclusivamente da docenti che dimostrino mediante idonea documentazione il possesso di almeno uno di tali criteri. Criteri, questi, che devono essere opportunamente controllati dal soggetto organizzatore del corso.
I criteri – Per rispondere ai quesiti su esposti, la Commissione interpelli richiama il quarto e quinto criterio. In particolare, il quarto prevede espressamente il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata almeno di 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, sono richiesti almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della comunicazione o di un master in comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento o docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia. Il quinto criterio invece prevede una esperienza lavorativa o professionale ameno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un master in comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
Risposta MLPS – Alla luce delle norme su richiamate, la Commissione interpelli chiarisce che i suddetti requisiti hanno valenza generale e sono indipendenti dalla appartenenza a un albo o a un ordine. Pertanto, chiunque sia o meno professionista, in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi del criterio n. 4 di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al tempo, svolto per almeno 18 mesi “attività lavorativa o professionale” coerente con l’area tematica di docenza. Allo stesso modo, chiunque intenda avvalersi del quinto criterio di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di aver svolto, sempre in maniera non episodica, per almeno tre anni “esperienza lavorativa o professionale” (…) “coerente con l’area tematica oggetti di docenza”. Per concludere, la Commissione rammenta che i criteri possono essere dimostrati con qualunque mezzo idoneo allo scopo e, quindi, mediante qualsiasi idonea documentazione, finalizzata ad attestare l’effettivo esercizio di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò esclude quindi che sia sufficiente una mera “autodichiarazione” del soggetto.
FONTE: fiscal-focus.info
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