Artigiani e Commercianti. Terza rata in arrivo
Ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per artigiani e commercianti, relativamente alla terza emissione 2014.
Premessa – Tutto pronto per il versamento della terza rata (2014) a carico dei lavoratori appartenenti alla “Gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali”. L’INPS, infatti, ha comunicato che è stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale degli artigiani e commercianti nel corso del corrente anno e non già interessati da imposizione contributiva. In particolare, sono stati predisposti i modelli “Delega F24” necessari per il versamento della contribuzione dovuta. Tali modelli sono disponibili in versione precompilata nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dati del modello F24”, dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 7795/2014.
Aliquote contributive – Per quest’anno, le aliquote contributive ammontano: al 22,20% per gli artigiani ed al 22,29% per i commercianti. Mentre il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a € 15.516. Di conseguenza, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2014, risulta così suddiviso: € 3.451,99 per gli artigiani e € 3.465,52 per i commercianti. Qualora l’interessato abbia un’età inferiore a 21, i contributi minimali risultano così stabiliti: € 2.986,51 per gli artigiani e € 3.000,48 per i commercianti.
La base di calcolo – Al riguardo, si rammenta che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
• è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
• è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2014, ai redditi 2014, da denunciare al fisco nel 2015).
Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2014, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Addio all’invio cartaceo – Infine, l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
FONTE: fiscal-focus.info
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