PEC: Nessuna trasmissione per gli Studi Associati
Ci era sembrato di poter tirare finalmente un sospiro di sollievo con riferimento al nuovo obbligo, per i professionisti, di inviare la pec entro il prossimo 31 ottobre: la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 ha infatti chiarito che i soggetti i cui indirizzi sono già iscritti all’Ini-Pec non sono più tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il dato in oggetto.
Ed invece, da più parti, continuano a essere sollevati dubbi: da ultimo, maggiori chiarimenti erano stati richiesti con riferimento agli obblighi per gli studi associati.
Comprendiamo il perché.
Alcuni Autori hanno recentemente sottolineato come, nel rispetto delle previsioni vigenti, alcuni studi associati avrebbero potuto decidere di tenere l’archivio unico informatico.
Ciò significherebbe, pertanto, che sono gli stessi studi associati ad avere le informazioni riguardo ai titolari effettivi e che, quindi, UICIFI e GdF potrebbero richiedere loro i dati in oggetto.
Con riferimento a quanto appena prospettato, merita in primo luogo di essere sottolineato come, anche in virtù dei chiarimenti recentemente forniti dal Mef, i dati del titolare effettivo non devono essere oggetto di registrazione.
Inoltre, anche nel caso in cui UICIFI e GdF, a dispetto dei chiarimenti forniti, volessero ritenere che i dati dei titolari effettivi devono essere comunque registrati, deve essere ricordato, in ogni caso, come gli studi professionali non rientrino tra i soggetti richiamati nel provvedimento dell’8 agosto.
I soggetti interessati dalle disposizioni di cui al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto sono infatti tutti i soggetti di cui all’art. 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero, oltre agli intermediari finanziari, ai dottori commercialisti ed esperti contabili:
– ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
– i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono specifiche operazioni richiamate dal D.Lgs. 231/2007;
– i prestatori di servizi relativi a società e trust;
– le società di revisione iscritte nell’albo speciale e i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
Nessuna traccia, quindi, delle associazioni professionali.
La conferma del CNDCEC
La conferma del fatto che non vi è alcun obbligo in capo agli studi associati di trasmettere il proprio indirizzo Pec è arrivata anche dal CNDCEC, che, con l’informativa n.20 del 16 ottobre ha ritenuto che “la comunicazione dell’indirizzo Pec degli Iscritti persone fisiche esaurisca l’obbligo di comunicazione, considerando che la normativa antiriciclaggio è destinata a questi”.
FONTE: fiscal-focus.info
- Condividi con i tuoi amici!