Coordinatori per la Sicurezza. Per l’aggiornamento professionale è necessario il 100% delle presenze
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 19/2014 in materia di sicurezza e lavoro, ha chiarito che per i corsi di aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste. Infatti, non può essere applicata la stessa frequenza minima del 90% prevista per i corsi formazione per coordinatore, pari a 120 ore.
Il quesito – La Federazione Sindacali Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito all’aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore. In particolare, alla luce del fatto che diverse organizzazioni stanno proponendo corsi di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali, è stato chiesto se tale indicazione può essere considerata valida, considerato che l’Allegato XIV del T.U. Sicurezza indica la stessa percentuale per i corsi da 120 ore.
Coordinatore della sicurezza – La disciplina degli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è contenuta nell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che l’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio.
Risposta MLPS – Innanzitutto, la Commissione interpelli effettua una differenza fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo infatti è una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza; il secondo invece è una condizione per il mantenimento della stessa. Ciò detto, la Commissione richiama il su menzionato allegato XIV, il quale stabilisce che la presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno una misura del 90%; mentre, l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, può essere effettuato anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. Dato il suddetto orientamento normativo, l’obbligo di frequenza nei corsi di formazione deve essere almeno pari al 90%. Differente è il discorso per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio; in tal caso, infatti, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste. Pertanto, conclude la Commissione interpelli, coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, fin quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante.