Settore agricolo: incentivi per le assunzioni

AgriCon la pubblicazione sul S.O. n. 72/L della G.U. 20 agosto 2014 della legge di conversione del D.L. n. 91 del 24 giugno, meglio noto come “Decreto crescita” vengono introdotte novità per quanto riguarda il comparto agricolo.
In particolare, l’art. 5 introduce un incentivo per le assunzioni, al fine di promuovere forme di occupazione stabile dei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli ex art. 2135 cod. civ.

Le assunzioni devono avvenire tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato aventi i seguenti requisiti:
• durata almeno triennale;
• devono garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate l’anno;
• essere redatti in forma scritta.
Inoltre i lavoratori devono essere di un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, nonché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L’incentivo riguarda le assunzioni effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono portare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incentivo corrisponde a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di tempo di 18 mesi e viene riconosciuto con compensazione dei contributi dovuti.
Per le assunzioni a tempo indeterminato viene riconosciuta una compensazione per 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell’assunzione e per le assunzioni a tempo determinato in:
• 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
• 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
• 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione.
In ogni caso l’incentivo non può superare l’importo di 3.000 euro in caso di assunzione a tempo determinato e l’importo di 5.000 euro nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
Si sottolinea inoltre che l’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine di arrivo delle domande fino a capienza delle risorse disponibili.

FONTE: fiscal-focus.info